Art. 22 Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Contro le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico rese» sono sostituite dalle seguenti: «Contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico resi». 2. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «comprendente le determinazioni di cui all'art. 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'art. 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'art. 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978.» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente i provvedimenti previsti dall'art. 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale previa acquisizione del parere previsto dall'art. 70, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.»