Art. 23 Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sulle cave 2006 1. L'art. 23 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 23. (Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale) - 1. Anche attraverso riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realta' territoriale interessata dalle attivita' di estrazione e lavorazione del porfido, la Provincia promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonche' la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti in ambito provinciale. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino sviluppo s.p.a.: a) individua misure per favorire la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa; b) realizza studi e progetti volti a incrementare valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, anche per stimolare l'istituzione di marchi di qualita' da parte delle imprese operanti nel settore estrattivo; c) nel rispetto dei principi sulla liberta' di concorrenza e di mercato, studia e individua strumenti e modalita' d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo e adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale; d) effettua studi e progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro; e) promuove l'istituzione di un indirizzo scolastico professionale per la lavorazione e coltivazione della pietra; f) fornisce indirizzi in merito all'individuazione della dimensione ottimale del lotto di cava; g) promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, per la rilocalizzazione delle attivita' di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive; h) promuove iniziative di studio e di ricerca volte a individuare sistemi per la quantificazione dei materiali e dei prodotti ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, lettera g), e per la trasmissione dei dati, che riducano gli oneri organizzativi a carico dei concessionari, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di categoria; i) promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attivita' di seconda lavorazione; j) raccoglie dati sulla coltivazione, sulla lavorazione e sulla commercializzazione del porfido e della pietra trentina, con il coordinamento della struttura provinciale competente in materia statistica; k) favorisce sinergie tra i diversi settori, compresi quelli agricolo, turistico e del legno, con politiche di marketing condivise; l) promuove la valorizzazione del fattore imprenditoriale e consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto, attraverso attivita' di istruzione e di formazione mirata; promuove inoltre un riordino delle politiche territoriali, miglioramento delle condizioni ambientali del distretto e delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualita' della vita; m) organizza corsi di formazione per addetti nel settore del porfido. 3. E' fatta salva, per la Provincia, la facolta' di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri.»