Art. 24 
 
Inserimento dell'art. 23-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 23  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 23-bis.(Marchi  qualita')  -  1.  La  Provincia  riconosce  e
promuove, anche attraverso l'attivita' di Trentino  sviluppo  s.p.a.,
l'istituzione di marchi  di  qualita'  del  porfido  e  delle  pietre
trentine che valutino contestualmente aspetti qualitativi, ambientali
ed etici del processo produttivo e del prodotto. 
  2. Con deliberazione  della  Giunta  provinciale,  adottata  previo
parere  della  competente  commissione   permanente   del   Consiglio
provinciale, sono stabiliti i requisiti dei marchi previsti dal comma
1, quali, per esempio, rispetto di standard di qualita' dei  processi
produttivi e gestionali e del prodotto, possesso di certificazioni in
materia ambientale, di sicurezza ed etiche o degli elementi  valutati
per il rilascio di queste certificazioni. 
  3. Il possesso di un marchio con le  caratteristiche  previste  dal
comma  1  puo'  essere  incluso  tra  gli  elementi  di   valutazione
dell'offerta  economicamente  vantaggiosa  ai   sensi   della   legge
provinciale  9  marzo  2016,  n.  2,  in  materia  di  appalti  e  di
concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle  procedure  per  la
realizzazione di lavori pubblici cui previsto l'utilizzo del  porfido
o della: pietra trentina.»