Art. 24 Inserimento dell'art. 23-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis.(Marchi qualita') - 1. La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attivita' di Trentino sviluppo s.p.a., l'istituzione di marchi di qualita' del porfido e delle pietre trentine che valutino contestualmente aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i requisiti dei marchi previsti dal comma 1, quali, per esempio, rispetto di standard di qualita' dei processi produttivi e gestionali e del prodotto, possesso di certificazioni in materia ambientale, di sicurezza ed etiche o degli elementi valutati per il rilascio di queste certificazioni. 3. Il possesso di un marchio con le caratteristiche previste dal comma 1 puo' essere incluso tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di appalti e di concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle procedure per la realizzazione di lavori pubblici cui previsto l'utilizzo del porfido o della: pietra trentina.»