Art. 25 
 
  Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. L'art. 24 della legge provinciale sulle cave 2006 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 24.  (Comitato  per  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  del
distretto) - 1. Il comitato per lo sviluppo e la  valorizzazione  del
distretto e' costituito presso Trentino sviluppo s.p.a.  Fanno  parte
del  comitato  un  rappresentante  della  Provincia,   uno   o   piu'
rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di  pietra
trentina,   designati   dal   Consiglio   delle   autonomie   locali,
rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  territoriale,  delle
associazioni sindacali piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  e
territoriale nel settore estrattivo e di Trentino sviluppo s.p.a. 
  2. La Giunta provinciale, nomina comitato con propria deliberazione
per la durata della legislatura e ne assegna la presidenza a uno  dei
componenti individuati nel comma  1  o  a  un  ulteriore  componente,
individuato al di fuori di questi soggetti. 
  3. Il comitato, in armonia e coerenza  con  le  linee  di  politica
economica e industriale della Provincia, svolge i seguenti compiti: 
    a) individua indirizzi e criteri per promuovere le filiere  della
pietra trentina di qualita'; 
    b) formula  proposte  di  linee  strategiche  da  perseguire  per
l'evoluzione  competitiva  del  distretto,  anche   ai   fini   della
caratterizzazione del territorio trentino mediante  l'utilizzo  della
pietra locale nella viabilita' e nell'arredo urbano; 
    c)   individua   misure   di   semplificazione   e    innovazione
amministrativa ritenute necessarie per migliorare  la  competitivita'
del distretto; 
    d) individua e formula proposte per  una  maggiore  tutela  della
salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro  e  per  miglioramento
della qualita' del lavoro all'interno  del  processo  produttivo,  in
particolare tramite la  formazione  continua  e  la  riqualificazione
delle professionalita'. 
  4. Il comitato  si  riunisce  periodicamente  e  definisce  in  via
autonoma le regole organizzative e procedurali della  sua  attivita'.
Per la partecipazione al comitato non spettano compensi  ne  rimborsi
spese.»