Art. 29 Inserimento dell'art. 27-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 27 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis. (Verifiche retributive e contributive) - 1. La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica l'effettiva corresponsione retribuzioni ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, secondo quanto previsto dall'art. 27-ter. 2. I comuni verificano periodicamente la regolarita' contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).»