Art. 3 Inserimento dell'art. 1-ter nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 1-ter. (Tutela della legalita' nel settore estrattivo) - 1. Quando previsto dalla normativa statale in materia, rilascio dei provvedimenti previsti da questa legge avviene previa acquisizione della documentazione antimafia. In questi casi rilascio dei provvedimenti impedito dalla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 2. disciplinare di concessione prevede, tra le disposizioni di contrasto alla corruzione, il rispetto, da parte del concessionario, dei documenti approvati dal comune concedente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica amministrazione), quali codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione.»