Art. 3 
 
 Inserimento dell'art. 1-ter nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-ter. (Tutela della legalita' nel settore estrattivo)  -  1.
Quando previsto dalla normativa  statale  in  materia,  rilascio  dei
provvedimenti previsti da questa legge  avviene  previa  acquisizione
della  documentazione  antimafia.  In  questi   casi   rilascio   dei
provvedimenti impedito dalla sussistenza di cause  di  decadenza,  di
sospensione  o  di  divieto  previste  dall'art.   67   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  ai
sensi dell'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 
  2. disciplinare di concessione  prevede,  tra  le  disposizioni  di
contrasto alla corruzione, il rispetto, da parte del  concessionario,
dei documenti approvati dal comune concedente ai sensi della legge  6
novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
repressione della corruzione e nella pubblica amministrazione), quali
codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione.»