Art. 31 
 
  Sostituzione dell'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. L'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal
seguente: 
  «Art.  28.  (Decadenza  e  revoca   dell'autorizzazione   o   della
concessione) - 1.  Il  comune  puo'  dichiarare  la  decadenza  della
concessione o dell'autorizzazione quando e venuto  meno  rapporto  di
fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto  autorizzato,
a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato,
del numero di sanzioni applicate o di violazioni  accertate  o  della
gravita' delle stesse procedimento avviato mediante comunicazione  al
titolare della concessione o  dell'autorizzazione  e  concluso  entro
sessanta giorni. 
  2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti
ipotesi: 
    a) per le cave di porfido, quando c'e' stata, per la terza volta,
una violazione del  divieto  di  trasferimento  della  proprieta',  a
qualsiasi  titolo,  del  materiale  tout-venant  o  dell'obbligo   di
lavorazione di questo materiale con ricorso a  propri  dipendenti,  o
una violazione del divieto di trasferire la proprieta',  a  qualsiasi
titolo, del materiale di scarto risultante dall'attivita' di  cernita
a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del  materiale;  ai
fini della decadenza  si  sommano  le  violazioni  delle  fattispecie
indicate da questa lettera; 
    b) per le cave  di  porfido,  quando,  per  la  terza  volta,  il
concessionario ha trasferito la proprieta', a qualsiasi titolo, o  ha
lavorato senza  ricorso  ai  propri  dipendenti  una  percentuale  di
materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista
da questa legge, calcolata su base annua; ai fini della decadenza  si
sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera; 
    c) per le cave di porfido, quando, per il terzo anno consecutivo,
il concessionario  ha  estratto  una  quantita'  annua  di  materiale
inferiore al 40 per cento di quella minima indicata nel  progetto  di
coltivazione; la decadenza non e' dichiarata quando il concessionario
e'  stato  motivatamente  autorizzato  dalla  Giunta  provinciale   a
estrarre una quantita' inferiore al 40 per cento di quella minima; 
    d) per le cave di porfido, quando c'e' stata, per la terza volta,
una violazione del  medesimo  obbligo  di  comunicazione  tra  quelli
previsti dall'art. 11-bis, comma.4, lettere d), e), f)  e  g),  anche
quando le prime due violazioni non  hanno  comportato  l'applicazione
della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera
c); 
    e) quando c'e' stata, per la terza volta nell'arco di  sei  anni,
una violazione di previsioni del  progetto  di  coltivazione,  se  la
violazione comporta grave pregiudizio per la  razionale  coltivazione
dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un  volume
superiore a 8.000 metri cubi; il provvedimento  di  decadenza  rimane
sospeso  in  caso  di  impugnazione  dell'ordinanza-ingiunzione  fino
all'esito del giudizio definitivo; 
    f) nel caso di utilizzo di uno o piu' lavoratori  non  risultanti
dalle  scritture  o  da   altra   documentazione   obbligatoria;   il
provvedimento di decadenza rimane sospeso  in  caso  di  impugnazione
dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo; 
    g) nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di  legge
o contratti di lavoro collettivi nazionali  o  provinciali,  comprese
quelle  riguardanti  gli  obblighi   retributivi   o   gli   obblighi
contributivi; 
    h) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme in materia di
tutela e sicurezza del lavoro o in seguito all'adozione  del  secondo
provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'  imprenditoriale   per
violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai
sensi del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  nei   luoghi   di   lavoro);   il
provvedimento di decadenza rimane sospeso  in  caso  di  impugnazione
dell'ordinanza-ingiunziorie fino all'esito del giudizio definitivo; 
    i)  per  mancata  trasmissione,  nei  termini  prescritti,  della
documentazione necessaria alle verifiche previste dall'art. 27-bis; 
    j) per mancato inizio dell'attivita' estrattiva entro  nove  mesi
dal temine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare; 
    k) per mancato versamento del canone annuale o del contributo per
l'esercizio dell'attivita' di cava; 
    l) per mancato rispetto del piano sull'occupazione,  perdita  del
marchio o della  certificazione  per  il  secondo  anno  consecutivo,
quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara. 
  3. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'art. 29, il
comune  dichiara  la  decadenza  dell'autorizzazione  nelle  seguenti
ipotesi: 
    a) per le cave di porfido, quand'e' violato per  la  terza  volta
l'art. 7, comma 3; 
    b) quando si verifica una delle ipotesi  previste  dal  comma  2,
lettere e), f),  g),  h),  i)  e,  limitatamente  al  contributo  per
l'esercizio dell'attivita' di cava, lettera k). 
  4. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d),  e),
f), g), h) e l), e dal  comma  3,  lettera  a),  il  procedimento  di
decadenza  e'  avviato  mediante  comunicazione  al  titolare   della
concessione o dell'autorizzazione e concluso entro centoventi giorni.
Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d),  e),  f),
h),   limitatamente    all'ipotesi    relativa    alla    sospensione
dell'attivita' imprenditoriale, e l), il termine e' perentorio. 
  5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere  i),  j)  e  k),  il
comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad
adempiere, anche tramite pagamento a rate,  nel  termine  massimo  di
novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive  ragioni.
Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il  comune  dichiara
la decadenza entro il termine perentorio trenta giorni. 
  6. Ai fini della decadenza si computano  unicamente  le  violazioni
che possono essere imputate al concessionario ai sensi degli articoli
3 e 4 della legge 24 novembre 1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale). 
  7. L'autorizzazione o la concessione possono  essere  revocate  dal
comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in  particolare,  quando
la prosecuzione dell'attivita' di cava, alternativamente: 
    a) puo' pregiudicare la stabilita del suolo; 
    b) puo' costituire pericolo per la salute e la sicurezza; 
    c) puo' costituire pregiudizio per i beni di rilevante  interesse
storico-artistico; 
    d) puo' causare gravi danni ambientali. 
  8. L'avvio del procedimento di revoca  e'  comunicato  al  titolare
dell'autorizzazione  o  della  concessione,  per  garantire  la   sua
partecipazione al procedimento  amministrativo.  Il  termine  per  la
conclusione del procedimento e di centottanta giorni. 
  9. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza o di  revoca,
il comune  comunica  al  concessionario  i  motivi  che  giustificano
l'adozione del provvedimento e assegna al concessionario un  termine,
non  superiore  a  trenta   giorni,   per   presentare   le   proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il termine per la
conclusione del procedimento sospeso  fino  alla  trasmissione  delle
osservazioni o, in caso di mancata presentazione, fino alla  scadenza
del termine assegnato. 
  10. Le comunicazioni e le diffide previste da  quest'articolo  sono
trasmesse alla struttura provinciale competente in materia mineraria.
I provvedimenti di decadenza e di revoca sono notificati  dal  comune
al titolare dell'autorizzazione o della concessione e comunicati alle
strutture provinciali competenti  in  materia  mineraria,  forestale,
urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale e di lavoro. 
  11. Il comune puo', anche su proposta della  Provincia,  sospendere
l'esercizio  dell'attivita'  di  cava  nel  corso   svolgimento   dei
procedimenti di decadenza o di revoca, per gravi ragioni e per  tempo
strettamente  necessario  allo  svolgimento  dell'istruttoria  o  per
evitare il verificarsi di danni gravi e irreparabili.»