Art. 31 Sostituzione dell'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 1. L'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal seguente: «Art. 28. (Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione) - 1. Il comune puo' dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando e venuto meno rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato, del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravita' delle stesse procedimento avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni. 2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi: a) per le cave di porfido, quando c'e' stata, per la terza volta, una violazione del divieto di trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attivita' di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera; b) per le cave di porfido, quando, per la terza volta, il concessionario ha trasferito la proprieta', a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera; c) per le cave di porfido, quando, per il terzo anno consecutivo, il concessionario ha estratto una quantita' annua di materiale inferiore al 40 per cento di quella minima indicata nel progetto di coltivazione; la decadenza non e' dichiarata quando il concessionario e' stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantita' inferiore al 40 per cento di quella minima; d) per le cave di porfido, quando c'e' stata, per la terza volta, una violazione del medesimo obbligo di comunicazione tra quelli previsti dall'art. 11-bis, comma.4, lettere d), e), f) e g), anche quando le prime due violazioni non hanno comportato l'applicazione della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera c); e) quando c'e' stata, per la terza volta nell'arco di sei anni, una violazione di previsioni del progetto di coltivazione, se la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi; il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo; f) nel caso di utilizzo di uno o piu' lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo; g) nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali, comprese quelle riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi; h) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro o in seguito all'adozione del secondo provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale per violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunziorie fino all'esito del giudizio definitivo; i) per mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dall'art. 27-bis; j) per mancato inizio dell'attivita' estrattiva entro nove mesi dal temine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare; k) per mancato versamento del canone annuale o del contributo per l'esercizio dell'attivita' di cava; l) per mancato rispetto del piano sull'occupazione, perdita del marchio o della certificazione per il secondo anno consecutivo, quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara. 3. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'art. 29, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi: a) per le cave di porfido, quand'e' violato per la terza volta l'art. 7, comma 3; b) quando si verifica una delle ipotesi previste dal comma 2, lettere e), f), g), h), i) e, limitatamente al contributo per l'esercizio dell'attivita' di cava, lettera k). 4. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e l), e dal comma 3, lettera a), il procedimento di decadenza e' avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro centoventi giorni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), limitatamente all'ipotesi relativa alla sospensione dell'attivita' imprenditoriale, e l), il termine e' perentorio. 5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere i), j) e k), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro il termine perentorio trenta giorni. 6. Ai fini della decadenza si computano unicamente le violazioni che possono essere imputate al concessionario ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 7. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in particolare, quando la prosecuzione dell'attivita' di cava, alternativamente: a) puo' pregiudicare la stabilita del suolo; b) puo' costituire pericolo per la salute e la sicurezza; c) puo' costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico; d) puo' causare gravi danni ambientali. 8. L'avvio del procedimento di revoca e' comunicato al titolare dell'autorizzazione o della concessione, per garantire la sua partecipazione al procedimento amministrativo. Il termine per la conclusione del procedimento e di centottanta giorni. 9. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca, il comune comunica al concessionario i motivi che giustificano l'adozione del provvedimento e assegna al concessionario un termine, non superiore a trenta giorni, per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il termine per la conclusione del procedimento sospeso fino alla trasmissione delle osservazioni o, in caso di mancata presentazione, fino alla scadenza del termine assegnato. 10. Le comunicazioni e le diffide previste da quest'articolo sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia mineraria. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono notificati dal comune al titolare dell'autorizzazione o della concessione e comunicati alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale e di lavoro. 11. Il comune puo', anche su proposta della Provincia, sospendere l'esercizio dell'attivita' di cava nel corso svolgimento dei procedimenti di decadenza o di revoca, per gravi ragioni e per tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'istruttoria o per evitare il verificarsi di danni gravi e irreparabili.»