Art. 32 
 
Inserimento dell'art. 28-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 28  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 28-bis. (Potere sostitutivo) - 1. La  Provincia  esercita  il
potere sostitutivo  ai  sensi  dell'ordinamento  degli  enti  locali,
previa diffida al comune ad adempiere in un  termine  perentorio  non
superiore a quarantacinque giorni, nei seguenti casi: 
    a) mancato aggiornamento del programma di attuazione nei  termini
previsti dall'art. 6 per la determinazione dei lotti; 
    b) mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 28; 
    c) mancato aggiornamento delle concessioni nel  termine  previsto
dall'art. 33, comma 5; 
    d)  mancata  modifica  dei  disciplinari  nel  termine   previsto
dall'art. 34-bis, comma 5.»