Art. 32 Inserimento dell'art. 28-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 28-bis. (Potere sostitutivo) - 1. La Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali, previa diffida al comune ad adempiere in un termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni, nei seguenti casi: a) mancato aggiornamento del programma di attuazione nei termini previsti dall'art. 6 per la determinazione dei lotti; b) mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 28; c) mancato aggiornamento delle concessioni nel termine previsto dall'art. 33, comma 5; d) mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dall'art. 34-bis, comma 5.»