Art. 36 Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 5 dell'art. 33. della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «il comune provvede» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2017,». 2. Alla fine del comma 5 dell'art. 33. della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Il termine previsto da questo comma e' perentorio. In caso di mancato aggiornamento nel termine previsto da questo comma, la Provincia esercita potere sostitutivo ai sensi dell'art. 28-bis.» 3. Il comma 5-bis dell'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «5-bis. Oltre ai casi previsti dall'art. 34-ter la decadenza e' dichiarata: a) per le cave di porfido, quando per tre anni consecutivi la quantita' di materiale estratto annualmente dal concessionario inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'art. 28, comma 4; la decadenza non e' dichiarata quando il concessionario e' stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantita' inferiore al 40 per cento della media annua; b) quando la ridotta attivita' estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro sessanta giorni; c) quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti da quest'articolo o, fino all'individuazione dei livelli ai sensi del comma 5, riduce numero di occupati, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficolta' economiche del concessionario, previo confronto ,con le organizzazioni sindacali; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno il comune puo' partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali o il numero di occupati senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformita' all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza.»