Art. 37 
 
Inserimento dell'art. 33-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 33  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 33-bis. (Unificazione di piu' lotti) - 1. Per le  concessioni
previste dall'art. 33 il comune, su richiesta dei concessionari, puo'
unificare due o piu' lotti contigui,  previo  parere  favorevole  del
comitato cave e, in  presenza  di  uso  civico,  dell'amministrazione
separata di uso civico competente, se costituita. 
  2. Il volume coltivabile  del  lotto  risultante  dall'unificazione
pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova
concessione non puo' superare  quella  delle  originarie  concessioni
oggetto di unificazione; se determinate ai sensi  dell'art.  33.  Nel
caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle  durate  o,
su richiesta dei concessionari, a una media  ponderata  delle  durate
delle concessioni valutata sulla base dei volumi  residui  estraibili
dai concessionari. Nel caso di lotti adiacenti insistenti  su  comuni
diversi  l'unificazione  puo'  avvenire  con  le  modalita'  e   alle
condizioni  previste  in  una  convenzione  stipulata  fra  i  comuni
interessati, fermo restando quanto  previsto  da  quest'articolo,  in
quanto   compatibile.   Si   intende   conseguentemente    aggiornato
provvedimento previsto dall'art. 33, comma 2. 
  3.  Il  provvedimento  previsto  dal  comma  1  costituisce   anche
integrazione  del  programma  di  attuazione  comunale,  per   quanto
concerne la suddivisione in lotti. 
  4.  Il  lotto  risultante  e'  concesso  alla  societa'  costituita
esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati.  Gli  eventuali
mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti
dai disciplinari comunali. 
  5. Se i progetti dei singoli lotti devono  essere  modificati  alla
luce dell'unificazione dei lotti la societa'  indicata  nel  comma  4
presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in
tal caso il progetto e' approvato secondo le norme vigenti. 
  6.  Il  rilascio  della  nuova  concessione  costituisce  decadenza
automatica  delle  concessioni   relative   ai   lotti   oggetto   di
unificazione.  Fino  al   rilascio   della   nuova   concessione   la
coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle  concessioni
vigenti. La nuova concessione sospende per  due  anni  pagamento  del
contributo previsto dall'art. 15.»