Art. 37 Inserimento dell'art. 33-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 33-bis. (Unificazione di piu' lotti) - 1. Per le concessioni previste dall'art. 33 il comune, su richiesta dei concessionari, puo' unificare due o piu' lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, dell'amministrazione separata di uso civico competente, se costituita. 2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non puo' superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione; se determinate ai sensi dell'art. 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate o, su richiesta dei concessionari, a una media ponderata delle durate delle concessioni valutata sulla base dei volumi residui estraibili dai concessionari. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi l'unificazione puo' avvenire con le modalita' e alle condizioni previste in una convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da quest'articolo, in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato provvedimento previsto dall'art. 33, comma 2. 3. Il provvedimento previsto dal comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti. 4. Il lotto risultante e' concesso alla societa' costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali. 5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti la societa' indicata nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto e' approvato secondo le norme vigenti. 6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti. La nuova concessione sospende per due anni pagamento del contributo previsto dall'art. 15.»