Art. 38 Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 34-bis. (Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni gia' rilasciate) - 1. Alle concessioni e alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto da questo capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni previste dall'art. 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'art. 33, comma 5. 2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano il divieto di trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e divieto di trasferire la proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attivita' di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale. 3. Per le cave di porfido i disciplinari delle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono modificati per prevedere: a) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso, nonche' di comunicare al comune i relativi dati; b) il divieto di trasferire la proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti, secondo quanto previsto dal comma 4; c) quando, nei casi previsti dalla deliberazione attuativa del comma 4, non e' richiesta la lavorazione del materiale grezzo con propri dipendenti, l'obbligo di ricorrere per la lavorazione del materiale grezzo a contratti che prevedono la solidarieta' retributiva e contributiva del concessionario, secondo quanto previsto dal comma 4; d) l'obbligo e le modalita' per comunicare al comune concedente i materiali estratti e l'utilizzo di questi materiali; e) quando il concessionario trasferisce la proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, le quantita' di materiale di cui si trasferisce la proprieta' e nominativo del destinatario del materiale; f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantita' di materiale affidato per la lavorazione. 4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b), e la quantita' percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosita' degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarieta' retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La deliberazione, inoltre, puo' specificare i contenuti degli obblighi previsti da quest'articolo e le loro modalita' di adempimento. Si applica l'art. 12.3. 5. I disciplinari sono modificati o integrati ai sensi del comma 1 e trasmessi ai concessionari per la sottoscrizione entro termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo; essi prevedono che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere a), d), e) ed f), si applichino decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare, e che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere b) e c), si applichino nei termini individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4. 6. In caso di mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dal comma 5 si applica l'art. 28-bis. 7. In caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato ai sensi del comma 3, il comune dichiara la decadenza della concessione con la procedura prevista dall'art. 28, comma 5. 8. Le previsioni di questa legge relativa alle autorizzazioni si applicano direttamente alle stesse, anche in deroga a quanto previsto dai disciplinari di autorizzazione. 9. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, puo' prevedere che i concessionari che lavorano materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'80 per cento corrispondano, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta.»