Art. 4 Inserimento dell'art. 1-quater nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 1-quater (Funzioni di governo del settore minerario) - 1. Per il perseguimento delle finalita' dell'art. 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attivita' estrattive, e favorisce coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attivita' mineraria. 2. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 la Provincia si avvale anche della propria societa' strumentale Trentino sviluppo S.p.a., secondo quanto previsto da questa legge, e valorizza l'apporto dei lavoratori e delle imprese, anche attraverso riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine e l'istituzione del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, con funzioni di proposta e d'indirizzo dell'azione provinciale. 3. I comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario, attuano gli indirizzi provinciali, adottano i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare corretto esercizio delle attivita' di cava, secondo quanto previsto da questa legge. I comuni coordinano la loro azione anche attraverso la gestione associata delle attivita' di cava prevista dall'art. 9-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 4. In applicazione del principio di leale collaborazione, i soggetti che partecipano al governo del settore minerario cooperano anche attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e razionalita' dell'azione di governo e di controllo delle attivita' estrattive. 5. Per orientare le funzioni di governo e di controllo previste dal comma 1 la Provincia assicura l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi all'estrazione, alla commercializzazione, all'utilizzo, alle produzioni e agli addetti alle lavorazioni nel settore minerario, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attivita' statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).»