Art. 40 Inserimento dell'art. 34-quater nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 34-ter della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 34-quater. (Altre disposizioni transitorie) - 1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione prevista dall'art. 12.1, comma 3, e del bando tipo di concessione, bando predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge. 2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del disciplinare di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 5, il disciplinare predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge. 3. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale che nomina il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, ai sensi dell'art. 24, continua ad operare il coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine, con i componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo.»