Art. 40 
 
Inserimento dell'art. 34-quater nella legge  provinciale  sulle  cave
                                2006 
 
  1. Dopo l'art. 34-ter della legge provinciale sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  34-quater.  (Altre  disposizioni  transitorie)  -  1.   Fino
all'approvazione   da   parte   della   Giunta   provinciale    della
deliberazione prevista dall'art. 12.1, comma 3, e del bando  tipo  di
concessione, bando predisposto dal comune concedente nel rispetto  di
quanto previsto da questa legge. 
  2. Fino all'approvazione da  parte  della  Giunta  provinciale  del
disciplinare  di  concessione,  secondo  quanto  previsto   dall'art.
11-bis, comma 5, il disciplinare predisposto  dal  comune  concedente
nel rispetto di quanto previsto da questa legge. 
  3. Fino alla data  individuata  dalla  deliberazione  della  Giunta
provinciale  che  nomina  il  comitato   per   lo   sviluppo   e   la
valorizzazione del distretto, ai  sensi  dell'art.  24,  continua  ad
operare il coordinamento del distretto del  porfido  e  delle  pietre
trentine, con i componenti in carica alla data di entrata  in  vigore
di quest'articolo.»