Art. 47 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione degli articoli 23 e 24 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). 2. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 43 di questa legge, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalita' previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 10 febbraio 2017 Il Presidente della Provincia: Rossi