Art. 47 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione degli articoli 23 e 24  di  questa  legge  non
derivano  maggiori  spese  rispetto  a  quelle  gia'  autorizzate  in
bilancio nella missione 14  (sviluppo  economico  e  competitivita'),
programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto
capitale). 
  2. Con riferimento alle  eventuali  spese  discrezionali  derivanti
dall'applicazione dell'art. 43 di questa legge,  esse  devono  essere
assunte  nei  limiti   delle   autorizzazioni   di   spesa   previste
sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in
bilancio nella missione 01  (servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione), programma 11 (altri servizi  generali),  titolo  1  (spese
correnti), e secondo le modalita' previste  dalle  direttive  emanate
dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4  (Disposizioni  per  il
contenimento e la  razionalizzazione  delle  spese  della  Provincia)
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 
  3. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 10 febbraio 2017 
 
                                 Il Presidente della Provincia: Rossi