Art. 5 Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006 e' abrogata. 2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserita la seguente: «g-bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione; questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali;».