Art. 9 
 
  Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «delle determinazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei provvedimenti». 
  2. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «, a  garanzia  del  rispetto  dell'autorizzazione,»  sono
soppresse. 
  3. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006,
dopo  le  parole:  «prima  del  rilascio  dell'autorizzazione»   sono
inserite le seguenti: «, a garanzia  della  corretta  esecuzione  del
progetto e della sistemazione  finale  dell'area;  anche  per  quanto
riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale  messa  in
sicurezza, in caso  di  cessazione  anticipata  della  concessione  o
dell'autorizzazione». 
  4. Nel comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto  e  dal
disciplinare,»      sono       sostituite       dalle       seguenti:
«copia,dell'autorizzazione e del disciplinare».