Art. 9 Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «delle determinazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti». 2. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, a garanzia del rispetto dell'autorizzazione,» sono soppresse. 3. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «prima del rilascio dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area; anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione». 4. Nel comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare,» sono sostituite dalle seguenti: «copia,dell'autorizzazione e del disciplinare».