Art. 3 
 
         Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 
         «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» 
 
  1. Dopo  la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  3  della  legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche,  e'  aggiunta
la seguente lettera: 
    «c) personale  tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei
luoghi di lavoro del ruolo sanitario provinciale, operante presso  il
Servizio di igiene e sanita' pubblica.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001,  n.
7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  comma   1   l'amministrazione
provinciale puo' avvalersi di esperti  in  programmazione  sanitaria,
statistica, informatica e in altre discipline eventualmente richieste
per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di  sanita'.
Detti esperti possono essere scelti tra i dipendenti  di  altri  enti
pubblici e messi a disposizione da questi  ultimi  o  possono  essere
incaricati, ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  di  operare  al
servizio della ripartizione provinciale salute.». 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 3  della  legge  provinciale  5  marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «7. Per lo svolgimento dei compiti  istituzionali  la  ripartizione
provinciale salute e' autorizzata a stipulare convenzioni con esperti
esterni  all'amministrazione,  con   universita'   e   con   istituti
specializzati.». 
  4. Gli articoli 4 e 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001,  n.
7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
  «Art. 4 (Osservatorio per la salute). - 1.  L'Osservatorio  per  la
salute della Provincia autonoma di Bolzano  e'  insediato  presso  la
ripartizione provinciale salute ed esercita funzioni di supporto  sia
della ripartizione stessa che dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. 
  2. L'Osservatorio per la  salute  svolge  la  duplice  funzione  di
monitoraggio epidemiologico e di  gestione  del  sistema  informativo
sanitario  provinciale,  per  conto  della  ripartizione  provinciale
salute. Questa duplice funzione e' indispensabile per  determinare  e
monitorare gli indicatori per la valutazione: 
  a) dei bisogni di salute; 
  b) della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie; 
  c)  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   in
condizioni di appropriatezza ed efficacia. 
  3. Nello svolgimento della sua duplice funzione di cui al  comma  2
l'Osservatorio per la salute collabora: 
  a) alla predisposizione degli atti di programmazione sanitaria; 
  b)  alla  definizione  degli  obiettivi  da  assegnare  all'azienda
sanitaria; 
  c) al controllo delle attivita' sanitarie. 
  4. L'Osservatorio per la salute gestisce il patrimonio  informativo
sanitario necessario per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
ad esso assegnate. Esso vigila inoltre sulla qualita'  e  completezza
del patrimonio informativo sanitario  per  conto  della  ripartizione
provinciale salute e dell'azienda sanitaria. 
  Art.  4-bis  (Commissione  conciliativa   per   le   questioni   di
responsabilita' in ambito sanitario). -  1.  Presso  la  ripartizione
provinciale salute e' istituita la commissione  conciliativa  per  le
questioni di responsabilita' in ambito sanitario. 
  2. La commissione conciliativa e' competente per tutti  i  casi  in
cui un paziente che abbia  usufruito  di  una  prestazione  sanitaria
erogata sul territorio della Provincia di Bolzano ritenga  o  i  suoi
aventi causa ritengano  che  si  sia  verificata  una  o  piu'  delle
seguenti situazioni di fatto: 
    a) che il paziente abbia subito  un  danno  alla  salute  per  un
errore nella diagnosi o nella terapia  conseguente  ad  un'azione  od
omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria; 
    b)  che  il  paziente  abbia  subito  un  danno  alla  salute  in
conseguenza di omessa o insufficiente informazione; 
    c)  che  il  paziente  abbia  subito  un  danno  alla  salute  in
conseguenza di condotte colpose poste  in  essere  in  una  struttura
sanitaria limitatamente ad attivita' diagnostico-terapeutiche  e  non
attribuibili ad uno specifico esercente di una professione sanitaria. 
  3.  La  commissione  conciliativa  e'  un  organo  indipendente   e
imparziale. Essa e' nominata dalla giunta provinciale per  la  durata
di  tre  anni.  La  collaborazione,  la  composizione  e  le  nomine,
l'organizzazione e il funzionamento  della  commissione  conciliativa
sono regolati con regolamento di esecuzione. 
  4. In casi particolarmente complessi, non valutabili con le proprie
competenze specialistiche interne, la commissione  conciliativa  puo'
richiedere la perizia di un consulente tecnico esterno.». 
  5. L'art. 28  della  legge  provinciale  5  marzo  2001,  n.  7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 28 (Finanziamento). - 1. Le risorse finanziarie da  destinare
al Servizio sanitario provinciale sono finalizzate: 
  a)  al  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario   che   l'azienda
sanitaria e' chiamata a soddisfare; 
  b) al finanziamento delle spese per l'espletamento delle  attivita'
istituzionali in materia di sanita' di  competenza  della  provincia,
nonche' delle attivita' di ricerca sanitaria; 
  c) al finanziamento dei programmi di  investimento  definiti  dalla
programmazione provinciale; 
  d) alla realizzazione di specifiche  funzioni  assistenziali  o  di
specifici  obiettivi  o  progetti  individuati  dalla  programmazione
provinciale. 
  2. Il fabbisogno di spesa e'  determinato,  in  base  alle  risorse
finanziarie programmate dalla  provincia,  tenendo  conto  dei  costi
necessari per l'erogazione dei livelli  essenziali  e  aggiuntivi  di
assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza. 
  3. Il finanziamento  del  Servizio  sanitario  provinciale  avviene
attraverso: 
  a) il fondo sanitario provinciale di cui  al  comma  4,  che  tiene
conto del saldo di mobilita' sanitaria; 
  b) la compartecipazione diretta degli assistiti; 
  c)  gli  eventuali  fondi  integrativi   del   Servizio   sanitario
provinciale previsti dalla normativa vigente; 
  d) le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie  erogate  o  da
interventi in materia di igiene e sanita' pubblica; 
  e) i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio; 
  f) donazioni e altri atti di liberalita'; 
  g) eventuali ulteriori entrate. 
  4. Il  fondo  sanitario  provinciale  e'  iscritto  negli  appositi
programmi della missione 13 «Tutela  della  salute»  dello  stato  di
previsione delle spese del bilancio di  previsione  della  provincia,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale. 
  5. La giunta provinciale stabilisce,  distintamente  per  la  parte
corrente e per la parte in conto capitale, il riparto  delle  risorse
del fondo fra Provincia e azienda sanitaria,  i  criteri  di  riparto
delle risorse nonche' eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo
delle quote del fondo con specifiche destinazioni. 
  6. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'  finanziaria  nel
corso dell'esercizio, la provincia dispone regolari  anticipazioni  a
favore  dell'azienda  sanitaria,  sulla  base   del   fabbisogno   di
liquidita' espresso dall'azienda sanitaria.». 
  6. L'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,  e'  cosi'
sostituito: 
  «Art.  30  (Programmazione  sanitaria   provinciale).   -   1.   La
programmazione sanitaria spetta alla giunta provinciale, coadiuvata a
tal  fine  dalla  ripartizione  provinciale  salute,   dagli   organi
consultivi in materia di salute dell'azienda sanitaria e  da  esperti
esterni. 
  2.  Sono  strumenti  essenziali  della   programmazione   sanitaria
provinciale: 
  a) il piano sanitario provinciale; 
  b)  i  piani  di  settore,  che  determinano  strategie  e   misure
specifiche per singoli aspetti dell'assistenza sanitaria, sulla  base
dei  principi  e  delle  finalita'  stabiliti  nel  piano   sanitario
provinciale; 
  c) i programmi d'intervento con finalita' specifiche a tutela della
salute della popolazione. 
  3. Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di
cui all'art. 2 della legge provinciale 30 aprile 1991,  n.  13,  sono
coordinati e assieme formano la programmazione  sanitaria  e  sociale
coordinata e integrata. 
  4. Al fine di garantire l'efficacia,  l'efficienza  e  la  corretta
pianificazione del fabbisogno sanitario provinciale, gli strumenti di
pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione  al
loro stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto  dei
seguenti aspetti: 
  a) sviluppi demografici ed epidemiologici; 
  b) evoluzione clinica, sviluppo scientifico e  tecnologico  nonche'
ulteriori evoluzioni nell'ambito del Servizio sanitario. 
  5. Il piano sanitario provinciale e' lo strumento di programmazione
atto  a  garantire  una  pianificazione  sostenibile  dell'assistenza
sanitaria alla popolazione. E' un piano  strategico  di  indirizzo  e
governo dell'assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo  di
programmazione, i principali obiettivi, nonche'  le  strategie  e  le
eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con  particolare
attenzione alle  tre  aree  dell'assistenza:  l'assistenza  sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza territoriale
e l'assistenza ospedaliera. 
  6. La definizione degli obiettivi, delle strategie e  delle  misure
da inserire nel piano sanitario  provinciale  avviene  in  particolar
modo nel rispetto dei seguenti criteri: 
  a) garanzia della migliore  qualita'  possibile  delle  prestazioni
sanitarie e dei relativi esiti; 
  b) efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai  pazienti,  nel
senso di appropriatezza, utilita'  per  i  pazienti  e  soddisfazione
degli utenti; 
  c) garanzia della sostenibilita' finanziaria del Servizio sanitario
nel breve e nel lungo periodo. 
  7. Ai fini dell'approvazione del  piano  sanitario  provinciale  il
progetto  del  piano,  deliberato  dalla   giunta   provinciale,   e'
depositato  ed   esposto   al   pubblico   presso   l'amministrazione
provinciale, presso i comuni della provincia e  presso  il  consiglio
dei comuni, nonche' pubblicato online. La  data  di  esposizione  del
progetto del piano  e'  preventivamente  resa  nota  mediante  avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
e su almeno due quotidiani locali, di cui uno in lingua  italiana  ed
uno in lingua tedesca, nonche' su un settimanale locale. Il  progetto
del piano e' esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque puo'
prenderne visione. Entro questo termine singole persone  nonche'  gli
enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni  e
proposte di perfezionamento del piano ai  comuni,  al  consiglio  dei
comuni o alla giunta  provinciale.  Durante  questo  periodo  vengono
sentite  a  livello  provinciale  le  rappresentanze  dei   pazienti,
indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le  associazioni  e
confederazioni  interessate,  nonche'  le  parti  sociali.  I  comuni
possono esprimere il loro parere  motivato  sul  progetto  del  piano
entro i successivi trenta giorni, tenendo conto delle osservazioni  e
proposte a loro presentate, e lo trasmettono al consiglio dei comuni.
In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte  a  loro
presentate al consiglio dei comuni. Entro i successivi trenta  giorni
il consiglio dei comuni  esprime  poi  il  suo  parere  motivato  sul
progetto del piano,  tenendo  conto  dei  pareri  dei  comuni,  e  lo
trasmette alla giunta provinciale. Decorso tale termine si  prescinde
dal parere del consiglio dei comuni. 
  8.  Il  piano  sanitario  provinciale  e'  approvato  dalla  giunta
provinciale  ed  entra  in  vigore  il  giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige, a meno che non sia diversamente stabilito. 
  9. Il piano sanitario provinciale ha una validita'  minima  di  tre
anni e massima di cinque anni. Esso  conserva  la  propria  validita'
fino all'entrata in vigore del piano successivo. 
  10.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti nel piano sanitario provinciale,  il  comitato  provinciale
per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione  periodica
dello  stato  di  attuazione  degli  obiettivi  e  delle  misure  ivi
contenuti. Per tale valutazione il comitato puo' avvalersi anche  del
supporto di esperti esterni in materia di  programmazione  sanitaria.
Le modalita' e  i  tempi  della  valutazione  periodica,  cosi'  come
eventuali  necessita'  di  adattamenti  puntuali  del   piano,   sono
stabiliti dalla  giunta  provinciale  con  l'approvazione  del  piano
sanitario provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono  essere
anche annuali, non si applica il comma 7.». 
  7. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n.
7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Entro trenta  giorni,  a  pena  di  decadenza,  dalla  data  di
ricevimento  del  diniego  di  rimborso  e'  ammesso   ricorso   alla
commissione provinciale per la decisione sui ricorsi  in  materia  di
assistenza  sanitaria.  La  commissione  e'   istituita   presso   la
ripartizione provinciale  salute  e  decide  in  via  definitiva  sui
ricorsi. Essa e' nominata dalla giunta  provinciale  ed  e'  composta
dall'assessore provinciale alla salute  o  da  un  suo  delegato,  in
qualita' di presidente, e da altri  sei  componenti.  Almeno  quattro
componenti  sono  medici,  di   cui   almeno   uno   e'   un   libero
professionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali.». 
  8. Il comma 2 dell'art. 34-bis  della  legge  provinciale  5  marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma
1 nonche' avverso il diniego della richiesta di  rimborso  dei  costi
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi  della  direttiva
2011/24/UE e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di quindici
giorni alla Commissione di cui all'art. 33, comma 3.». 
  9. L'art. 42  della  legge  provinciale  5  marzo  2001,  n.  7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria).  -
1.  E'  istituito  il  comitato  provinciale  per  la  programmazione
sanitaria,  quale  organo  tecnico  consultivo   dell'amministrazione
provinciale. 
  2. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete: 
  a) esprimere pareri sul piano sanitario provinciale  e  verificarne
lo stato di attuazione, in  osservanza  delle  disposizioni  previste
dall'art. 30; 
  b) esprimere pareri  sui  programmi  planivolumetrici  dei  singoli
progetti e sul programma pluriennale di edilizia sanitaria; 
  c) esprimere pareri  sul  programma  annuale  e  pluriennale  degli
interventi di manutenzione straordinaria dei beni  immobili  sanitari
ai sensi dell'art. 16, comma 4, della  legge  provinciale  2  gennaio
1981, n. 1, e successive modifiche; 
  d) esprimere pareri  sul  programma  annuale  e  pluriennale  degli
acquisti  di  apparecchiature  biomediche,  nonche'   di   strumenti,
impianti e arredi tecnici ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge
provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche; 
  e)  esprimere  pareri  sul  programma  annuale  e  pluriennale  dei
progetti  di  tecnologia  dell'informazione  e  delle   comunicazioni
nonche' degli acquisti di hardware e software ai sensi dell'art.  16,
comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1,  e  successive
modifiche; 
  f) esprimere pareri facoltativi  sulle  tariffe  delle  prestazioni
sanitarie; 
  g)  esprimere  pareri  sulle  specialita'  e  sulle  tipologie   di
prestazioni, nonche' sulla misura degli importi rimborsabili  per  le
prestazioni  specialistiche   ambulatoriali,   tenuto   conto   delle
disposizioni in materia di partecipazione  alla  spesa  sanitaria  ai
sensi dell'art. 34, comma 4; 
  h)  esprimere  pareri  sul  fabbisogno  formativo,  pluriennale  ed
annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione,
e in particolare sul fabbisogno di medici di medicina generale  e  di
medici specialisti con riferimento alle singole  specializzazioni  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002,
n. 14; 
  i) esprimere pareri facoltativi sul  fabbisogno  di  accreditamento
dei soggetti privati erogatori di prestazioni  sanitarie,  sull'avvio
della valutazione tecnica a seguito di richiesta  di  accreditamento,
nonche' sulle richieste di autorizzazione o accreditamento in  deroga
ai requisiti stabiliti ai sensi degli articoli 39 e 40. 
  3. Il comitato e' composto da: 
  a) l'assessore provinciale alla salute, in qualita' di presidente; 
  b) il direttore della ripartizione provinciale salute, in  qualita'
di vicepresidente; 
  c) il direttore generale dell'azienda sanitaria; 
  d)  il  direttore  sanitario,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore tecnico-assistenziale dell'azienda sanitaria; 
  e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di  cui
due medici;  uno  dei  medici  deve  essere  esperto  in  materia  di
programmazione e organizzazione sanitaria, mentre l'altro  medico  e'
proposto dall'Ordine dei medici chirurghi e degli  odontoiatri  della
Provincia di Bolzano; 
  f) un rappresentante del personale non medico; 
  g)  tre  rappresentanti  dei  comuni,  ovvero  il  presidente   del
consiglio dei  comuni  o  un  suo  delegato,  un  rappresentante  dei
presidenti delle comunita' comprensoriali  e  un  rappresentante  del
Comune di Bolzano; 
  h) il direttore della ripartizione provinciale politiche sociali; 
  i)  un  rappresentante  degli  erogatori  privati  di   prestazioni
sanitarie convenzionati con il Servizio sanitario provinciale; 
  j) due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti; 
  k) i direttori dei comprensori sanitari. 
  4. Qualora vengano trattati  argomenti  riguardanti  le  tecnologie
biomediche, l'edilizia sanitaria, la medicina di base e la  pediatria
di base, il comitato e' integrato rispettivamente da  un  esperto  in
tecnologie  biomediche,  un  esperto  in   edilizia   sanitaria,   un
rappresentante dei medici di medicina generale  e  un  rappresentante
dei  pediatri  di  libera  scelta.  Ciascun   componente   aggiuntivo
partecipa con diritto di voto. 
  5. L'organizzazione e le modalita' di  funzionamento  del  comitato
provinciale per la programmazione sanitaria sono  disciplinate  dalla
giunta provinciale. 
  6. Il comitato e' nominato dalla giunta  provinciale  e  rimane  in
carica per la  durata  della  legislatura.  Funge  da  segretario  un
impiegato di qualifica funzionale  non  inferiore  alla  sesta  della
ripartizione provinciale salute.». 
  10. L'art. 44 della  legge  provinciale  5  marzo  2001,  n.  7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 44  (Comitato  etico  provinciale).  -  1.  E'  istituito  il
comitato etico  provinciale,  quale  organo  consultivo  indipendente
dell'amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di  una
cultura dell'etica in sanita'; esso esprime pareri, raccomandazioni e
formula  le  linee  di   indirizzo   su   questioni   etiche   emerse
nell'attivita' sanitaria e nella ricerca nei  campi  della  medicina,
della tutela della salute e della  biologia,  sia  in  riferimento  a
singoli individui sia a gruppi sociali ed all'intera societa'. 
  2. Il comitato etico provinciale ha le seguenti competenze: 
  a) la promozione di una  cultura  dell'etica  in  sanita'  e  nella
popolazione tramite iniziative adeguate; 
  b) pareri e prese di posizione in  merito  a  questioni  etiche  in
ambito sanitario; 
  c) attivita' consultiva per l'amministrazione provinciale  riguardo
a questioni etiche in ambito sanitario; 
  d) elaborazione di proposte per  la  formazione  e  l'aggiornamento
sulle tematiche etiche connesse alle attivita' medico-assistenziali; 
  e) elaborazione di proposte per iniziative volte alla tutela  della
qualita' della vita e della dignita' umana delle persone malate,  con
particolare riguardo ai pazienti terminali, ai minori e alle  persone
con disabilita'. 
  3. La composizione, la nomina e le modalita' di lavoro del comitato
etico provinciale sono definite con regolamento di esecuzione. 
  4. Il mandato  dei  componenti  del  comitato  etico,  compreso  il
presidente, dura tre anni ed e' rinnovabile. 
  5. Al presidente e al vicepresidente del comitato etico provinciale
spetta un'indennita' di funzione. Il compenso per  l'attivita'  degli
altri componenti del comitato etico provinciale e' corrisposto  sotto
forma di gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennita' di funzione
e dei gettoni di presenza e' determinato dalla giunta provinciale.». 
  11. Nel testo in lingua tedesca dei commi 1, 2  e  3  dell'art.  46
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e  successive  modifiche,
le  parole:  «ärztlichen  Leiter»  sono  sostituite   dalla   parola:
«Sanitätsleiter». 
  12. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art.  46  della  legge  provinciale  5
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
  «5. Ai dirigenti sanitari con incarico di  direzione  di  struttura
complessa sono attribuite, oltre alle funzioni derivanti  dalle  loro
specifiche competenze professionali, anche funzioni  di  direzione  e
organizzazione della struttura,  da  assolvere  in  osservanza  degli
indirizzi operativi e gestionali del  dipartimento  di  appartenenza,
anche mediante l'emanazione di direttive a tutto il  personale  della
struttura e l'adozione delle decisioni  necessarie  per  il  corretto
espletamento del servizio e per garantire l'appropriatezza  di  tutti
gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici  e  riabilitativi
attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente  e'  responsabile
dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnategli. 
  6.  All'incarico  di  dirigente  sanitario  e  agli  incarichi   di
direttore di  struttura  complessa  si  accede  in  conformita'  alla
vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico  per  titoli
ed  esami  o  tramite  selezione  pubblica.  Possono  partecipare  al
concorso o alla selezione anche i candidati con una  specializzazione
in una disciplina affine, fermo restando che i  contratti  collettivi
di comparto disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso in godimento ai dirigenti alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  7. Qualora al concorso o alla selezione indetta  per  la  copertura
dell'incarico di direzione dell'area territoriale o del  servizio  di
medicina di base dell'azienda sanitaria non siano risultati candidati
idonei, la direzione di queste strutture puo' essere affidata anche a
medici di medicina generale con  un'esperienza  professionale  almeno
decennale. 
  8. Entro 18 mesi  dall'assunzione  dell'incarico  di  direzione  di
struttura complessa, i dirigenti  devono  conseguire  l'attestato  di
formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con profitto il
primo  corso  attivato  dall'amministrazione  provinciale   dopo   il
conferimento del loro incarico, essi decadono dall'incarico.». 
  13. Dopo l'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001,  n.  7,  e
successive modifiche, sono inseriti  i  seguenti  articoli  46-bis  e
46-ter: 
  «Art. 46-bis (Valutazione dei dirigenti in ambito sanitario). -  1.
Tutti i dirigenti in ambito sanitario sono sottoposti ad un  processo
di verifica e valutazione, articolato nel modo seguente: 
  a) valutazione annuale del  diretto  superiore  (primo  grado):  il
diretto superiore verifica annualmente i risultati ottenuti in ordine
agli obiettivi concordati. L'indennita' di risultato e'  correlata  a
tale verifica; 
  b) valutazione del nucleo di valutazione (secondo grado): il nucleo
di valutazione esamina le valutazioni negative di primo grado nonche'
gli eventuali ricorsi degli interessati avverso  le  valutazioni  dei
diretti superiori, procedendo  ad  una  valutazione  definitiva,  che
viene inserita nel fascicolo personale; 
  c) valutazione pluriennale al termine  dell'incarico:  il  collegio
tecnico e il nucleo  di  valutazione  verificano  la  qualita'  delle
prestazioni tecnico-professionali al termine  dell'incarico,  tenendo
conto delle precedenti valutazioni annuali e dei risultati  raggiunti
nel periodo di durata dell'incarico.  Dalla  valutazione  al  termine
dell'incarico dipende la conferma dello stesso o il  conferimento  di
un incarico diverso. 
  2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita'  di
costituzione,  composizione  e  nomina  dei  membri  del  nucleo   di
valutazione e del collegio tecnico,  le  modalita'  di  funzionamento
degli stessi nonche' le procedure di valutazione, i criteri alla base
dei sistemi di valutazione delle attivita' professionali, gli effetti
della valutazione e  le  ulteriori  funzioni  specifiche  affidate  a
ciascun organismo deputato alla valutazione. 
  3. I componenti del nucleo di valutazione e  del  collegio  tecnico
sono nominati dal direttore generale. 
  4. Ai componenti del nucleo di valutazione e del  collegio  tecnico
spetta un compenso, determinato nel rispetto  delle  disposizioni  in
materia. 
  5. Il metodo  di  valutazione  dei  risultati,  definito  nell'atto
aziendale, deve prevedere anche la possibilita'  di  valutazione  del
superiore. 
  Art. 46-ter (Valutazione di esperienze formative estere  in  ambito
manageriale). - 1. Una  commissione  tecnico-scientifica  provinciale
valuta i contenuti e la durata dei corsi  di  formazione  manageriale
frequentati  all'estero,  ai   fini   dell'accesso   alle   posizioni
dirigenziali di cui all'art. 46. 
  2. Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e
il funzionamento della commissione di  cui  al  comma  1,  nonche'  i
criteri per la valutazione  delle  esperienze  formative  manageriali
estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti  dalla  normativa
nazionale e provinciale in materia.». 
  14. L'art. 47 della  legge  provinciale  5  marzo  2001,  n.  7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 47 (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).  -  1.
L'atto  aziendale   disciplina   l'attribuzione   dei   compiti   per
l'attuazione degli obiettivi definiti negli  atti  di  programmazione
aziendale e nel piano sanitario provinciale ai  direttori  medici  di
area  territoriale  e   di   presidio   ospedaliero,   ai   dirigenti
tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio  ospedaliero
nonche' ai direttori  di  distretto,  di  dipartimento,  dei  servizi
aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai
direttori viene inoltre conferita la facolta' di  assumere  decisioni
che impegnano l'azienda sanitaria verso l'esterno. 
  2. La direzione delle singole strutture organizzative  dell'azienda
sanitaria e' affidata ai dirigenti secondo i criteri e  le  modalita'
stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della  normativa  vigente
in materia.». 
  15. L'art. 48 della  legge  provinciale  5  marzo  2001,  n.  7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 48 (Incarichi di  natura  professionale  e  di  direzione  di
struttura). - 1. Gli incarichi di cui  all'art.  46,  comma  3,  sono
conferiti, a tempo determinato, dal direttore generale o  da  un  suo
delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all'art. 46-bis.  Gli
incarichi hanno durata non inferiore a tre anni  e  non  superiore  a
sette, con facolta' di rinnovo. 
  2. Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel  rispetto  delle
norme sulla ripartizione dei posti secondo  la  consistenza  dei  tre
gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale  della
popolazione, con riferimento al territorio provinciale. 
  3. L'affidamento  a  un  dirigente  sanitario  di  un  incarico  di
direzione di struttura  complessa  avviene  ad  opera  del  direttore
generale, che  sceglie  il  candidato  da  una  rosa  selezionata  da
un'apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige; il direttore generale conferisce  gli  incarichi
afferenti all'area ospedaliera, sentiti il direttore sanitario  e  il
direttore dell'unita' organizzativa per il  governo  clinico  nonche'
consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario,
e gli incarichi afferenti all'area territoriale consultandosi con  il
direttore del rispettivo  comprensorio  sanitario.  La  procedura  di
selezione dei  candidati  nonche'  la  composizione  e  nomina  della
commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione. 
  4. L'incarico di direzione di struttura complessa  conferito  a  un
dirigente sanitario e' soggetto  a  conferma  da  parte  del  diretto
superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova dura
sei mesi a decorrere dal conferimento dell'incarico ed e' prorogabile
di ulteriori sei mesi. L'incarico di direzione di struttura complessa
confermato al dirigente sanitario ha una durata  da  cinque  a  sette
anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un  periodo
piu' breve, che non puo' essere inferiore a due anni. 
  5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo  le  procedure
previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  dai  contratti  collettivi
provinciali di lavoro, in caso di: 
  a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione  generale
o dalla direzione del dipartimento; 
  b) mancato raggiungimento  degli  obiettivi  concordati,  accertato
dagli organismi di valutazione competenti; 
  c) grave e reiterata violazione dei doveri; 
  d) mancato superamento del periodo di prova previsto; 
  e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. 
  6. In caso di assenza o impedimento  del  dirigente  sanitario  con
incarico di direzione di  struttura  complessa,  oppure  in  casi  di
particolare urgenza, esso e' sostituito da un dirigente dello  stesso
reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa  e
incaricato dal direttore generale. 
  7. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico
di direzione di struttura complessa e in assenza del sostituto di cui
al comma 6, in attesa  del  conferimento  dell'incarico  le  relative
mansioni sono assegnate, con provvedimento del direttore  generale  e
per un periodo massimo di otto mesi, a  un  dirigente  scelto  tra  i
dirigenti dello stesso  reparto  o  servizio.  Qualora  il  posto  di
dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura  complessa
non venga coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui
sono state assegnate  le  relative  mansioni  superiori  puo'  essere
prorogato  l'incarico  fino  all'espletamento  del  concorso  per  la
copertura del posto, e comunque per non piu' di ulteriori otto mesi. 
  8. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle  funzioni  di
dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura  complessa
non da' titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.».