Art. 3 Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «c) personale tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro del ruolo sanitario provinciale, operante presso il Servizio di igiene e sanita' pubblica.». 2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Per le attivita' di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale puo' avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica e in altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanita'. Detti esperti possono essere scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici e messi a disposizione da questi ultimi o possono essere incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, di operare al servizio della ripartizione provinciale salute.». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «7. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la ripartizione provinciale salute e' autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all'amministrazione, con universita' e con istituti specializzati.». 4. Gli articoli 4 e 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «Art. 4 (Osservatorio per la salute). - 1. L'Osservatorio per la salute della Provincia autonoma di Bolzano e' insediato presso la ripartizione provinciale salute ed esercita funzioni di supporto sia della ripartizione stessa che dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. 2. L'Osservatorio per la salute svolge la duplice funzione di monitoraggio epidemiologico e di gestione del sistema informativo sanitario provinciale, per conto della ripartizione provinciale salute. Questa duplice funzione e' indispensabile per determinare e monitorare gli indicatori per la valutazione: a) dei bisogni di salute; b) della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie; c) dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia. 3. Nello svolgimento della sua duplice funzione di cui al comma 2 l'Osservatorio per la salute collabora: a) alla predisposizione degli atti di programmazione sanitaria; b) alla definizione degli obiettivi da assegnare all'azienda sanitaria; c) al controllo delle attivita' sanitarie. 4. L'Osservatorio per la salute gestisce il patrimonio informativo sanitario necessario per lo svolgimento delle attivita' istituzionali ad esso assegnate. Esso vigila inoltre sulla qualita' e completezza del patrimonio informativo sanitario per conto della ripartizione provinciale salute e dell'azienda sanitaria. Art. 4-bis (Commissione conciliativa per le questioni di responsabilita' in ambito sanitario). - 1. Presso la ripartizione provinciale salute e' istituita la commissione conciliativa per le questioni di responsabilita' in ambito sanitario. 2. La commissione conciliativa e' competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della Provincia di Bolzano ritenga o i suoi aventi causa ritengano che si sia verificata una o piu' delle seguenti situazioni di fatto: a) che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia conseguente ad un'azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria; b) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o insufficiente informazione; c) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attivita' diagnostico-terapeutiche e non attribuibili ad uno specifico esercente di una professione sanitaria. 3. La commissione conciliativa e' un organo indipendente e imparziale. Essa e' nominata dalla giunta provinciale per la durata di tre anni. La collaborazione, la composizione e le nomine, l'organizzazione e il funzionamento della commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione. 4. In casi particolarmente complessi, non valutabili con le proprie competenze specialistiche interne, la commissione conciliativa puo' richiedere la perizia di un consulente tecnico esterno.». 5. L'art. 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 28 (Finanziamento). - 1. Le risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario provinciale sono finalizzate: a) al finanziamento del fabbisogno sanitario che l'azienda sanitaria e' chiamata a soddisfare; b) al finanziamento delle spese per l'espletamento delle attivita' istituzionali in materia di sanita' di competenza della provincia, nonche' delle attivita' di ricerca sanitaria; c) al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale; d) alla realizzazione di specifiche funzioni assistenziali o di specifici obiettivi o progetti individuati dalla programmazione provinciale. 2. Il fabbisogno di spesa e' determinato, in base alle risorse finanziarie programmate dalla provincia, tenendo conto dei costi necessari per l'erogazione dei livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza. 3. Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso: a) il fondo sanitario provinciale di cui al comma 4, che tiene conto del saldo di mobilita' sanitaria; b) la compartecipazione diretta degli assistiti; c) gli eventuali fondi integrativi del Servizio sanitario provinciale previsti dalla normativa vigente; d) le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate o da interventi in materia di igiene e sanita' pubblica; e) i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio; f) donazioni e altri atti di liberalita'; g) eventuali ulteriori entrate. 4. Il fondo sanitario provinciale e' iscritto negli appositi programmi della missione 13 «Tutela della salute» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale. 5. La giunta provinciale stabilisce, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, il riparto delle risorse del fondo fra Provincia e azienda sanitaria, i criteri di riparto delle risorse nonche' eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo delle quote del fondo con specifiche destinazioni. 6. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' finanziaria nel corso dell'esercizio, la provincia dispone regolari anticipazioni a favore dell'azienda sanitaria, sulla base del fabbisogno di liquidita' espresso dall'azienda sanitaria.». 6. L'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e' cosi' sostituito: «Art. 30 (Programmazione sanitaria provinciale). - 1. La programmazione sanitaria spetta alla giunta provinciale, coadiuvata a tal fine dalla ripartizione provinciale salute, dagli organi consultivi in materia di salute dell'azienda sanitaria e da esperti esterni. 2. Sono strumenti essenziali della programmazione sanitaria provinciale: a) il piano sanitario provinciale; b) i piani di settore, che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell'assistenza sanitaria, sulla base dei principi e delle finalita' stabiliti nel piano sanitario provinciale; c) i programmi d'intervento con finalita' specifiche a tutela della salute della popolazione. 3. Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono coordinati e assieme formano la programmazione sanitaria e sociale coordinata e integrata. 4. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la corretta pianificazione del fabbisogno sanitario provinciale, gli strumenti di pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione al loro stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto dei seguenti aspetti: a) sviluppi demografici ed epidemiologici; b) evoluzione clinica, sviluppo scientifico e tecnologico nonche' ulteriori evoluzioni nell'ambito del Servizio sanitario. 5. Il piano sanitario provinciale e' lo strumento di programmazione atto a garantire una pianificazione sostenibile dell'assistenza sanitaria alla popolazione. E' un piano strategico di indirizzo e governo dell'assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo di programmazione, i principali obiettivi, nonche' le strategie e le eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con particolare attenzione alle tre aree dell'assistenza: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera. 6. La definizione degli obiettivi, delle strategie e delle misure da inserire nel piano sanitario provinciale avviene in particolar modo nel rispetto dei seguenti criteri: a) garanzia della migliore qualita' possibile delle prestazioni sanitarie e dei relativi esiti; b) efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, nel senso di appropriatezza, utilita' per i pazienti e soddisfazione degli utenti; c) garanzia della sostenibilita' finanziaria del Servizio sanitario nel breve e nel lungo periodo. 7. Ai fini dell'approvazione del piano sanitario provinciale il progetto del piano, deliberato dalla giunta provinciale, e' depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il consiglio dei comuni, nonche' pubblicato online. La data di esposizione del progetto del piano e' preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonche' su un settimanale locale. Il progetto del piano e' esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque puo' prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonche' gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte di perfezionamento del piano ai comuni, al consiglio dei comuni o alla giunta provinciale. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonche' le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del piano entro i successivi trenta giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al consiglio dei comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al consiglio dei comuni. Entro i successivi trenta giorni il consiglio dei comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del piano, tenendo conto dei pareri dei comuni, e lo trasmette alla giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del consiglio dei comuni. 8. Il piano sanitario provinciale e' approvato dalla giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito. 9. Il piano sanitario provinciale ha una validita' minima di tre anni e massima di cinque anni. Esso conserva la propria validita' fino all'entrata in vigore del piano successivo. 10. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano sanitario provinciale, il comitato provinciale per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi e delle misure ivi contenuti. Per tale valutazione il comitato puo' avvalersi anche del supporto di esperti esterni in materia di programmazione sanitaria. Le modalita' e i tempi della valutazione periodica, cosi' come eventuali necessita' di adattamenti puntuali del piano, sono stabiliti dalla giunta provinciale con l'approvazione del piano sanitario provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono essere anche annuali, non si applica il comma 7.». 7. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di assistenza sanitaria. La commissione e' istituita presso la ripartizione provinciale salute e decide in via definitiva sui ricorsi. Essa e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta dall'assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualita' di presidente, e da altri sei componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno e' un libero professionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali.». 8. Il comma 2 dell'art. 34-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonche' avverso il diniego della richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni alla Commissione di cui all'art. 33, comma 3.». 9. L'art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria). - 1. E' istituito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale. 2. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete: a) esprimere pareri sul piano sanitario provinciale e verificarne lo stato di attuazione, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30; b) esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sul programma pluriennale di edilizia sanitaria; c) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili sanitari ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche; d) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli acquisti di apparecchiature biomediche, nonche' di strumenti, impianti e arredi tecnici ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche; e) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale dei progetti di tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nonche' degli acquisti di hardware e software ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche; f) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie; g) esprimere pareri sulle specialita' e sulle tipologie di prestazioni, nonche' sulla misura degli importi rimborsabili per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 34, comma 4; h) esprimere pareri sul fabbisogno formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione, e in particolare sul fabbisogno di medici di medicina generale e di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14; i) esprimere pareri facoltativi sul fabbisogno di accreditamento dei soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie, sull'avvio della valutazione tecnica a seguito di richiesta di accreditamento, nonche' sulle richieste di autorizzazione o accreditamento in deroga ai requisiti stabiliti ai sensi degli articoli 39 e 40. 3. Il comitato e' composto da: a) l'assessore provinciale alla salute, in qualita' di presidente; b) il direttore della ripartizione provinciale salute, in qualita' di vicepresidente; c) il direttore generale dell'azienda sanitaria; d) il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore tecnico-assistenziale dell'azienda sanitaria; e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui due medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, mentre l'altro medico e' proposto dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano; f) un rappresentante del personale non medico; g) tre rappresentanti dei comuni, ovvero il presidente del consiglio dei comuni o un suo delegato, un rappresentante dei presidenti delle comunita' comprensoriali e un rappresentante del Comune di Bolzano; h) il direttore della ripartizione provinciale politiche sociali; i) un rappresentante degli erogatori privati di prestazioni sanitarie convenzionati con il Servizio sanitario provinciale; j) due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti; k) i direttori dei comprensori sanitari. 4. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le tecnologie biomediche, l'edilizia sanitaria, la medicina di base e la pediatria di base, il comitato e' integrato rispettivamente da un esperto in tecnologie biomediche, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta. Ciascun componente aggiuntivo partecipa con diritto di voto. 5. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono disciplinate dalla giunta provinciale. 6. Il comitato e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della ripartizione provinciale salute.». 10. L'art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 44 (Comitato etico provinciale). - 1. E' istituito il comitato etico provinciale, quale organo consultivo indipendente dell'amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di una cultura dell'etica in sanita'; esso esprime pareri, raccomandazioni e formula le linee di indirizzo su questioni etiche emerse nell'attivita' sanitaria e nella ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento a singoli individui sia a gruppi sociali ed all'intera societa'. 2. Il comitato etico provinciale ha le seguenti competenze: a) la promozione di una cultura dell'etica in sanita' e nella popolazione tramite iniziative adeguate; b) pareri e prese di posizione in merito a questioni etiche in ambito sanitario; c) attivita' consultiva per l'amministrazione provinciale riguardo a questioni etiche in ambito sanitario; d) elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento sulle tematiche etiche connesse alle attivita' medico-assistenziali; e) elaborazione di proposte per iniziative volte alla tutela della qualita' della vita e della dignita' umana delle persone malate, con particolare riguardo ai pazienti terminali, ai minori e alle persone con disabilita'. 3. La composizione, la nomina e le modalita' di lavoro del comitato etico provinciale sono definite con regolamento di esecuzione. 4. Il mandato dei componenti del comitato etico, compreso il presidente, dura tre anni ed e' rinnovabile. 5. Al presidente e al vicepresidente del comitato etico provinciale spetta un'indennita' di funzione. Il compenso per l'attivita' degli altri componenti del comitato etico provinciale e' corrisposto sotto forma di gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza e' determinato dalla giunta provinciale.». 11. Nel testo in lingua tedesca dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «ärztlichen Leiter» sono sostituite dalla parola: «Sanitätsleiter». 12. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «5. Ai dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre alle funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali, anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da assolvere in osservanza degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante l'emanazione di direttive a tutto il personale della struttura e l'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire l'appropriatezza di tutti gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnategli. 6. All'incarico di dirigente sanitario e agli incarichi di direttore di struttura complessa si accede in conformita' alla vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico per titoli ed esami o tramite selezione pubblica. Possono partecipare al concorso o alla selezione anche i candidati con una specializzazione in una disciplina affine, fermo restando che i contratti collettivi di comparto disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso in godimento ai dirigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Qualora al concorso o alla selezione indetta per la copertura dell'incarico di direzione dell'area territoriale o del servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria non siano risultati candidati idonei, la direzione di queste strutture puo' essere affidata anche a medici di medicina generale con un'esperienza professionale almeno decennale. 8. Entro 18 mesi dall'assunzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, i dirigenti devono conseguire l'attestato di formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con profitto il primo corso attivato dall'amministrazione provinciale dopo il conferimento del loro incarico, essi decadono dall'incarico.». 13. Dopo l'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 46-bis e 46-ter: «Art. 46-bis (Valutazione dei dirigenti in ambito sanitario). - 1. Tutti i dirigenti in ambito sanitario sono sottoposti ad un processo di verifica e valutazione, articolato nel modo seguente: a) valutazione annuale del diretto superiore (primo grado): il diretto superiore verifica annualmente i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi concordati. L'indennita' di risultato e' correlata a tale verifica; b) valutazione del nucleo di valutazione (secondo grado): il nucleo di valutazione esamina le valutazioni negative di primo grado nonche' gli eventuali ricorsi degli interessati avverso le valutazioni dei diretti superiori, procedendo ad una valutazione definitiva, che viene inserita nel fascicolo personale; c) valutazione pluriennale al termine dell'incarico: il collegio tecnico e il nucleo di valutazione verificano la qualita' delle prestazioni tecnico-professionali al termine dell'incarico, tenendo conto delle precedenti valutazioni annuali e dei risultati raggiunti nel periodo di durata dell'incarico. Dalla valutazione al termine dell'incarico dipende la conferma dello stesso o il conferimento di un incarico diverso. 2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita' di costituzione, composizione e nomina dei membri del nucleo di valutazione e del collegio tecnico, le modalita' di funzionamento degli stessi nonche' le procedure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valutazione delle attivita' professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun organismo deputato alla valutazione. 3. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico sono nominati dal direttore generale. 4. Ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico spetta un compenso, determinato nel rispetto delle disposizioni in materia. 5. Il metodo di valutazione dei risultati, definito nell'atto aziendale, deve prevedere anche la possibilita' di valutazione del superiore. Art. 46-ter (Valutazione di esperienze formative estere in ambito manageriale). - 1. Una commissione tecnico-scientifica provinciale valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale frequentati all'estero, ai fini dell'accesso alle posizioni dirigenziali di cui all'art. 46. 2. Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1, nonche' i criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia.». 14. L'art. 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 47 (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura). - 1. L'atto aziendale disciplina l'attribuzione dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di programmazione aziendale e nel piano sanitario provinciale ai direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero nonche' ai direttori di distretto, di dipartimento, dei servizi aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai direttori viene inoltre conferita la facolta' di assumere decisioni che impegnano l'azienda sanitaria verso l'esterno. 2. La direzione delle singole strutture organizzative dell'azienda sanitaria e' affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia.». 15. L'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 48 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura). - 1. Gli incarichi di cui all'art. 46, comma 3, sono conferiti, a tempo determinato, dal direttore generale o da un suo delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all'art. 46-bis. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facolta' di rinnovo. 2. Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale. 3. L'affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all'area ospedaliera, sentiti il direttore sanitario e il direttore dell'unita' organizzativa per il governo clinico nonche' consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all'area territoriale consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonche' la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione. 4. L'incarico di direzione di struttura complessa conferito a un dirigente sanitario e' soggetto a conferma da parte del diretto superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova dura sei mesi a decorrere dal conferimento dell'incarico ed e' prorogabile di ulteriori sei mesi. L'incarico di direzione di struttura complessa confermato al dirigente sanitario ha una durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve, che non puo' essere inferiore a due anni. 5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di: a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; b) mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, accertato dagli organismi di valutazione competenti; c) grave e reiterata violazione dei doveri; d) mancato superamento del periodo di prova previsto; e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. 6. In caso di assenza o impedimento del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa, oppure in casi di particolare urgenza, esso e' sostituito da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e incaricato dal direttore generale. 7. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa e in assenza del sostituto di cui al comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico le relative mansioni sono assegnate, con provvedimento del direttore generale e per un periodo massimo di otto mesi, a un dirigente scelto tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non venga coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui sono state assegnate le relative mansioni superiori puo' essere prorogato l'incarico fino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, e comunque per non piu' di ulteriori otto mesi. 8. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non da' titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.».