Art. 4 
 
Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001,  n.  14  «Norme  in
  materia di programmazione, contabilita', controllo di gestione e di
  attivita' contrattuale del servizio sanitario provinciale» 
 
  1. L'art. 1 della legge provinciale  5  novembre  2001,  n.  14,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge detta norme in  materia
di programmazione, contabilita', controllo di  gestione  e  attivita'
contrattuale  dell'azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige,  di  seguito
denominata azienda, in applicazione della normativa  sull'ordinamento
del Servizio sanitario provinciale.». 
  2. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre  2001,
n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «7. I documenti costitutivi  obbligatori  del  bilancio  preventivo
annuale sono il conto economico e il  budget  finanziario,  corredati
da: 
  a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la
parte economica previste nella nota integrativa; 
  b) relazione del direttore generale; 
  c) piano degli investimenti; 
  d) relazione del Collegio dei revisori dei conti.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 5 novembre  2001,
n. 14, e' cosi' sostituito: 
  «2.  Il  bilancio  di   esercizio   e'   costituito   dallo   stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla
nota integrativa ed e' corredato dalla relazione annuale sullo  stato
di    attuazione    della    programmazione    e    sulla    gestione
economico-finanziaria dell'azienda, redatta dal direttore generale.». 
  4. L'art. 7 della legge provinciale  5  novembre  2001,  n.  14,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio). - 1.  Nella
redazione del bilancio di esercizio si osservano gli articoli da 2423
a 2428 del codice civile, fatto salvo  quanto  diversamente  disposto
dal titolo II del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive  modifiche,  nonche'  le   disposizioni   provinciali   in
materia.». 
  5. L'art. 9 della legge provinciale 5  novembre  2001,  n.  14,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 9 (Approvazione del bilancio di esercizio). - 1. Il  bilancio
di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei
conti, e' approvato dal direttore generale e trasmesso  all'assessore
competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a  quello  cui  si
riferisce.». 
  6. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 9-bis (Pubblicita' dei bilanci). - 1. Entro  sessanta  giorni
dalla data di approvazione da  parte  della  giunta  provinciale,  il
bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell'azienda sanitaria
sono pubblicati integralmente sul sito internet della provincia.».