Art. 4 Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14 «Norme in materia di programmazione, contabilita', controllo di gestione e di attivita' contrattuale del servizio sanitario provinciale» 1. L'art. 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilita', controllo di gestione e attivita' contrattuale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominata azienda, in applicazione della normativa sull'ordinamento del Servizio sanitario provinciale.». 2. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da: a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa; b) relazione del direttore generale; c) piano degli investimenti; d) relazione del Collegio dei revisori dei conti.». 3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e' cosi' sostituito: «2. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed e' corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, redatta dal direttore generale.». 4. L'art. 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio). - 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonche' le disposizioni provinciali in materia.». 5. L'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e' cosi' sostituito: «Art. 9 (Approvazione del bilancio di esercizio). - 1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e' approvato dal direttore generale e trasmesso all'assessore competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.». 6. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e' inserito il seguente articolo: «Art. 9-bis (Pubblicita' dei bilanci). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione da parte della giunta provinciale, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell'azienda sanitaria sono pubblicati integralmente sul sito internet della provincia.».