Art. 5 
 
                  Norma transitoria all'art. 4-bis 
             della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 
 
  1. La commissione conciliativa in carica alla data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  una  volta  scaduto  il  suo  mandato,
continua a svolgere le sue funzioni  fino  alla  nomina  della  nuova
commissione ai sensi della nuova normativa.