Art. 6 
 
                    Norma transitoria all'art. 48 
             della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 
 
  1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di  cui
all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n.  7,  e
successive  modifiche,  continuano  ad  applicarsi  le   disposizioni
dell'art. 48, commi 4, 5  e  6,  della  medesima  legge  provinciale,
vigenti sino alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge.
Fino all'entrata in vigore del citato regolamento  di  esecuzione  la
commissione  competente  per  la  predisposizione   dell'elenco   dei
candidati e' nominata dalla direttrice/dal direttore generale  ed  e'
composta dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o da  una
sua delegata/un suo  delegato  e  da  due  esperte  o  esperti  nella
disciplina oggetto dell'incarico, di cui  una  nominata/uno  nominato
dal consiglio dei sanitari.