Art. 7 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Sono abrogate le seguenti norme: 
    a) gli articoli 27 e 32-bis, i commi 2 e 3 dell'art.  37-bis,  il
comma  4  dell'art.  46  e  il  comma  2  dell'art.  81  della  legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche; 
    b) l'art. 21 della legge provinciale 5 novembre 2001,  n.  14,  e
successive modifiche.