Art. 7 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti norme: a) gli articoli 27 e 32-bis, i commi 2 e 3 dell'art. 37-bis, il comma 4 dell'art. 46 e il comma 2 dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche; b) l'art. 21 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche.