Art. 2 
 
                    Esclusioni e inammissibilita' 
 
  1. All'interno di uno stesso  ambito  territoriale  individuato  ai
sensi dell'art. 1 comma 1 puo' essere finanziato un solo progetto. La
presentazione  di  piu'  proposte  all'interno  dello  stesso  ambito
territoriale, come individuato dall'art. 1 comma 1,  dara'  luogo  ad
un'automatica esclusione degli stessi. 
  2.  I  comuni  possono  partecipare  esclusivamente  alla  proposta
progettuale della propria zona territoriale omogenea. 
  3. I comuni titolari di progetti gia' finanziati in  base  all'art.
15 della l.r. n. 68/2011 e della relativa disciplina attuativa, per i
quali non sia ancora stata presentata la relazione finale non possono
partecipare alla richiesta di finanziamento pena la  inammissibilita'
della stessa.