Art. 2 Esclusioni e inammissibilita' 1. All'interno di uno stesso ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 1 comma 1 puo' essere finanziato un solo progetto. La presentazione di piu' proposte all'interno dello stesso ambito territoriale, come individuato dall'art. 1 comma 1, dara' luogo ad un'automatica esclusione degli stessi. 2. I comuni possono partecipare esclusivamente alla proposta progettuale della propria zona territoriale omogenea. 3. I comuni titolari di progetti gia' finanziati in base all'art. 15 della l.r. n. 68/2011 e della relativa disciplina attuativa, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione finale non possono partecipare alla richiesta di finanziamento pena la inammissibilita' della stessa.