Art. 3 Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento 1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 7, individua, con propria deliberazione, le necessita' di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 1 comma 1, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, nonche' gli elementi essenziali delle proposte progettuali, le linee di indirizzo per la valutazione delle medesime ed i costi ammissibili. 2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui ai commi 1 e 3 i comuni presentano alla Regione Toscana progetti nelle materie e per le finalita' oggetto del presente regolamento aventi durata annuale, decorrente dalla data di erogazione della prima quota del contributo di cui al comma 3 dell'art. 5, prorogabile, in casi motivati, una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi. Ogni progetto e' presentato da uno dei comuni ad esso partecipanti che assume il ruolo di ente capofila del progetto stesso. 3. La deliberazione stabilisce modalita' e parametri per la definizione della graduatoria delle proposte progettuali, che sara' redatta tenendo conto dei risultati potenzialmente ottenibili, della fattibilita' tecnica e della qualita' redazionale dei progetti proposti nonche' dei seguenti criteri prioritari: a) trasversalita' rispetto alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, cosi' da riguardare almeno due delle fattispecie medesime; b) collaborazione tra gli uffici di ognuno degli enti coinvolti nel progetto e con gli omologhi uffici degli altri partecipanti ad esso; c) popolazione territorialmente interessata. 4. Le proposte progettuali sono finanziate, sulla base della graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parita' di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entita' del contributo richiesto.