Art. 3 
 
Procedura e criteri per il sostegno  finanziario  delle  proposte  di
                             intervento 
 
  1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto
della  relazione  di  cui  all'art.   7,   individua,   con   propria
deliberazione, le necessita' di intervento in  relazione  all'oggetto
di cui all'art. 1 comma  1,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili  in  bilancio,  nonche'  gli  elementi  essenziali  delle
proposte progettuali, le linee di indirizzo per la valutazione  delle
medesime ed i costi ammissibili. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione
di cui ai commi 1 e  3  i  comuni  presentano  alla  Regione  Toscana
progetti nelle materie  e  per  le  finalita'  oggetto  del  presente
regolamento  aventi  durata  annuale,  decorrente   dalla   data   di
erogazione della prima  quota  del  contributo  di  cui  al  comma  3
dell'art. 5, prorogabile, in casi motivati, una sola  volta,  per  un
periodo massimo di sei mesi. Ogni progetto e' presentato da  uno  dei
comuni ad esso partecipanti che assume il ruolo di ente capofila  del
progetto stesso. 
  3.  La  deliberazione  stabilisce  modalita'  e  parametri  per  la
definizione della graduatoria delle proposte progettuali,  che  sara'
redatta tenendo conto dei risultati potenzialmente ottenibili,  della
fattibilita'  tecnica  e  della  qualita'  redazionale  dei  progetti
proposti nonche' dei seguenti criteri prioritari: 
    a) trasversalita' rispetto alle fattispecie di  cui  all'art.  1,
comma 2, cosi' da riguardare almeno due delle fattispecie medesime; 
    b) collaborazione tra gli uffici di ognuno degli  enti  coinvolti
nel progetto e con gli omologhi uffici degli  altri  partecipanti  ad
esso; 
    c) popolazione territorialmente interessata. 
  4. Le  proposte  progettuali  sono  finanziate,  sulla  base  della
graduatoria,  fino  alla  concorrenza   delle   risorse   finanziarie
disponibili. In caso di parita' di punteggio tra gli ultimi  progetti
finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entita'
del contributo richiesto.