Allegato Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (halyomorpha halys), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (halyomorpha halys), sulla base del programma di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica in Friuli-Venezia Giulia predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. Art. 2. Indennizzi 1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014, ed in particolare dell'art. 26 in materia di aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati ad ovviare i danni causati da epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali. Art. 3. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata condotto dalla stessa impresa agricola; b) produzione lorda vendibile (PLV) della coltura: valore della produzione determinata sulla base dei valori delle produzioni delle colture interessate, ricavati dalla deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2066 (decreto legislativo n. 102/2004. Adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell'ordinarieta' produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l'anno 2013) e dei prezzi ricavati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016 (Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016); c) impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attivita' economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014; d) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, art. 2, del regolamento (UE) 702/2014; e) impresa in difficolta': impresa che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014; f) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; g) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; h) colture danneggiate: coltivazioni frutticole individuate nelle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento danneggiate da halyomorpha halys. 2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). Art. 4. Beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999; c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli; d) essere conduttori, nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie indicate nelle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento; e) non essere imprese in difficolta' come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa dei danni causati da halyomorpha halys; f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Art. 5. Determinazione dell'indennizzo 1. L'indennizzo e' riconosciuto a fronte dei mancati redditi alle produzioni agricole, riferite all'anno 2016, conseguenti alle infestazioni di halyomorpha halys, sulla base delle percentuali di danno riconosciute alle colture e alle zone interessate all'infestazione, come definite sulla base del monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. 2. Le zone interessate all'infestazione e le percentuali di danno alle colture sono individuate agli allegati A e B del presente regolamento. 3. L'aiuto e' erogato in conto capitale sulla base del danno dichiarato dall'impresa, nei limiti delle percentuali riconosciute dalle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento, e sulla base delle rese unitarie medie e dei valori stabiliti per singola coltura e varieta', desunti rispettivamente dalla deliberazione della giunta regionale n. 2066/2013 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016. 4. I danni eccedenti le percentuali di cui alle tabelle I, II e III dell'allegato B, possono essere riconosciuti sulla base di documentazione probatoria. 5. Non sono concessi aiuti di importo inferiore a 1.500,00 euro e di importo superiore a 130.000,00 euro. 6. Non sono riconosciuti indennizzi per percentuali di danno per corpo fondiario inferiori al 30 per cento. Art. 6. Presentazione delle domande di indennizzo 1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda, redatta, a pena di inammissibilita', utilizzando il modello di cui all'allegato C. 2. La domanda di aiuto contiene i seguenti elementi: a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto; c) danno subito, espresso in misura percentuale, per corpo fondiario, comune censuario, foglio, particella, superficie, coltura e varieta'. 3. Alla domanda di aiuto e' allegata fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. 4. E' ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa. Art. 7. Istruttoria delle domande 1. Gli indennizzi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 2. Le domande sono valutate dal Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorita': a) livello di infestazione: 1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona A; 2) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona A; 3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona B; 4) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona B; 5) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona C; 6) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona D; 7) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona E; b) superficie agricola interessata, dalla meno estesa alla piu' estesa. 3. A parita' di condizioni si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC. 4. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) comunica l'avvio del procedimento; b) valuta la completezza della domanda; c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000; e) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri individuati ai commi 2 e 3, e' adottato con decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. Art. 8. Pagamento degli indennizzi 1. A seguito della approvazione della graduatoria di cui all'art. 7, comma 5, gli indennizzi sono pagati dall'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, di seguito denominato Fondo, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, con le disponibilita' del Fondo medesimo. 2. Il termine per il pagamento degli indennizzi e' stabilito in sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Art. 9. Controlli 1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, prima del pagamento degli indennizzi, effettua i controlli su un campione di almeno il 5 per cento individuato per sorteggio tra le domande oggetto di aiuto. 2. Il controllo si basa sul confronto delle fatture o di altra documentazione fiscale, relative alla produzione frutticola del 2016 rispetto al triennio precedente. 3. Nei casi previsti all'art. 5, comma 4, il controllo di cui al comma 2 viene effettuato sulla totalita' delle domande. 4. Nel caso in cui il danno percentuale totale risultante dal controllo sia inferiore al 30 per cento si determina la decadenza dall'indennizzo. 5. Nel caso in cui il danno percentuale risultante dal controllo determini un indennizzo inferiore a quanto richiesto, quest'ultimo e' rideterminato. Art. 10. Divieto di cumulo degli aiuti 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis. Art. 11. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonche' quelle del regolamento (UE) 702/2014. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani