Allegato 
 
Regolamento per la concessione di indennizzi a favore  delle  imprese
  agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle
  produzioni  frutticole  causate  dalla  cimice  marmorata  asiatica
  (halyomorpha  halys),  in  attuazione  dell'art.  1   della   legge
  regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione  del  Fondo  regionale
  per la gestione delle emergenze in agricoltura). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.  1
della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22  (Istituzione  del  Fondo
regionale  per  la  gestione  delle  emergenze  in  agricoltura),  la
concessione di indennizzi a favore delle  imprese  agricole  operanti
nel  territorio  della  regione,  per  le  perdite  alle   produzioni
frutticole  causate  dalla  cimice  marmorata  asiatica  (halyomorpha
halys), sulla base del programma di  prevenzione  e  controllo  della
cimice  marmorata  asiatica  in  Friuli-Venezia  Giulia   predisposto
dall'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  rurale   ERSA,   Servizio
fitosanitario  e  chimico,  ricerca,  sperimentazione  e   assistenza
tecnica. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Indennizzi 
 
    1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi ai
sensi del regolamento (UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014, ed  in  particolare
dell'art. 26 in materia di aiuti destinati ad  indennizzare  i  costi
della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie,  e
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati  ad  ovviare  i  danni
causati da epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
    a) corpo fondiario: frutteto formato da  superfici  omogenee  per
specie coltivata condotto dalla stessa impresa agricola; 
    b) produzione lorda vendibile (PLV) della coltura:  valore  della
produzione determinata sulla base dei valori delle  produzioni  delle
colture  interessate,  ricavati  dalla  deliberazione  della   giunta
regionale 16 novembre 2013, n. 2066 (decreto legislativo n. 102/2004.
Adozione dei valori delle produzioni  e  dei  prezzi  ai  fini  della
determinazione   dell'ordinarieta'   produttiva   delle    produzioni
regionali vegetali ed animali per l'anno 2013) e dei prezzi  ricavati
dal decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 7 marzo 2016 (Individuazione  dei  prezzi  unitari  massimi
delle produzioni agricole, delle strutture aziendali,  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno 2016); 
    c) impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita,  che   esercita   un'attivita'   economica,   secondo   la
definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014; 
    d) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei
requisiti di  cui  all'allegato  I,  art.  2,  del  regolamento  (UE)
702/2014; 
    e) impresa in difficolta': impresa che si trova nelle  condizioni
previste dall'art. 2, paragrafo 1, punto  14,  del  regolamento  (UE)
702/2014; 
    f) produzione agricola  primaria:  produzione  dei  prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui  all'allegato  I  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a
modificare la natura di tali prodotti; 
    g) prodotti  agricoli:  prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei  mercati
nel settore dei prodotti della  pesca  e  dell'acquacoltura,  recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    h) colture danneggiate: coltivazioni frutticole individuate nelle
tabelle  I,  II  e  III  dell'allegato  B  del  presente  regolamento
danneggiate da halyomorpha halys. 
    2. Ai  fini  della  individuazione  del  corpo  fondiario  si  fa
riferimento a quanto riportato nel  fascicolo  aziendale  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503
(Regolamento   recante   norme   per   l'istituzione   della    Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173). 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare degli aiuti le  imprese  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) essere iscritte nel registro delle  imprese  della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  (CCIAA)  di  cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento  delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); 
    b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo  aziendale
elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
503/1999; 
    c) essere microimprese,  piccole  o  medie  imprese  (PMI),  come
definite nell'allegato I del regolamento  (UE)  n.  702/2014,  attive
nella produzione primaria dei prodotti agricoli; 
    d) essere conduttori, nei  comuni  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie indicate
nelle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento; 
    e) non essere imprese in difficolta' come  definite  all'art.  2,
paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE)  n.  702/2014,  salvo  il
caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa
dei danni causati da halyomorpha halys; 
    f) non essere destinatarie di un ordine di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Determinazione dell'indennizzo 
 
    1. L'indennizzo e' riconosciuto a fronte dei mancati redditi alle
produzioni  agricole,  riferite  all'anno  2016,   conseguenti   alle
infestazioni di halyomorpha halys, sulla base  delle  percentuali  di
danno   riconosciute   alle   colture   e   alle   zone   interessate
all'infestazione,  come  definite   sulla   base   del   monitoraggio
effettuato dall'Agenzia regionale  per  lo  sviluppo  rurale  (ERSA),
Servizio  fitosanitario  e  chimico,   ricerca,   sperimentazione   e
assistenza tecnica. 
    2. Le zone interessate all'infestazione e le percentuali di danno
alle colture sono individuate  agli  allegati  A  e  B  del  presente
regolamento. 
    3. L'aiuto e' erogato in conto  capitale  sulla  base  del  danno
dichiarato dall'impresa, nei limiti  delle  percentuali  riconosciute
dalle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento, e
sulla base delle rese unitarie  medie  e  dei  valori  stabiliti  per
singola   coltura   e   varieta',   desunti   rispettivamente   dalla
deliberazione della giunta regionale n. 2066/2013 e dal  decreto  del
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  7  marzo
2016. 
    4. I danni eccedenti le percentuali di cui alle tabelle I,  II  e
III dell'allegato  B,  possono  essere  riconosciuti  sulla  base  di
documentazione probatoria. 
    5. Non sono concessi aiuti di importo inferiore a 1.500,00 euro e
di importo superiore a 130.000,00 euro. 
    6. Non sono riconosciuti indennizzi per percentuali di danno  per
corpo fondiario inferiori al 30 per cento. 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Presentazione delle domande di indennizzo 
 
    1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
del  presente  regolamento,   compila,   sottoscrive   e   trasmette,
esclusivamente   mediante   posta   elettronica   certificata   (PEC)
all'indirizzo   sviluppoagricolo@certregione.fvg.it,   la    domanda,
redatta, a pena di inammissibilita', utilizzando il  modello  di  cui
all'allegato C. 
    2. La domanda di aiuto contiene i seguenti elementi: 
    a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta' resa ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) attestante il possesso  dei  requisiti
per l'accesso all'aiuto; 
    c) danno  subito,  espresso  in  misura  percentuale,  per  corpo
fondiario, comune censuario, foglio, particella, superficie,  coltura
e varieta'. 
    3. Alla domanda di aiuto e' allegata fotocopia non autenticata di
un documento di identita' in corso  di  validita'  del  soggetto  che
sottoscrive la domanda. 
    4. E' ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Gli indennizzi sono concessi  con  procedimento  valutativo  a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (testo unico sulle norme in materia di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso). 
    2. Le  domande  sono  valutate  dal  Servizio  sviluppo  comparto
agricolo della  Direzione  centrale  risorse  agricole,  forestali  e
ittiche, sulla base dei  seguenti  criteri,  indicati  in  ordine  di
priorita': 
    a) livello di infestazione: 
    1) domande presentate per corpi  fondiari  nei  comuni  ricadenti
esclusivamente in zona A; 
    2)  domande  presentate  per  corpi   fondiari   con   superficie
prevalente nei comuni in zona A; 
    3) domande presentate per corpi  fondiari  nei  comuni  ricadenti
esclusivamente in zona B; 
    4)  domande  presentate  per  corpi   fondiari   con   superficie
prevalente nei comuni in zona B; 
    5)  domande  presentate  per  corpi   fondiari   con   superficie
prevalente nei comuni in zona C; 
    6)  domande  presentate  per  corpi   fondiari   con   superficie
prevalente nei comuni in zona D; 
    7)  domande  presentate  per  corpi   fondiari   con   superficie
prevalente nei comuni in zona E; 
    b) superficie agricola interessata, dalla meno estesa  alla  piu'
estesa. 
    3. A parita'  di  condizioni  si  fa  riferimento  all'ordine  di
presentazione della domanda, determinato dalla  data  e  dall'ora  di
inoltro telematico della stessa tramite PEC. 
    4. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta  giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: 
    a) comunica l'avvio del procedimento; 
    b) valuta la completezza della domanda; 
    c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; 
    d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art.  11,  comma
1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000; 
    e)  comunica  alle  imprese  non  ammesse   i   motivi   ostativi
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge
regionale n. 7/2000. 
    5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria,  formulata
sulla base dei criteri individuati ai commi 2 e 3,  e'  adottato  con
decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto  agricolo  entro
venti giorni dalla  conclusione  dell'istruttoria  e  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della regione. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Pagamento degli indennizzi 
 
    1. A seguito della approvazione della graduatoria di cui all'art.
7, comma 5, gli indennizzi sono pagati dall'amministratore del  Fondo
regionale per le emergenze  in  agricoltura,  di  seguito  denominato
Fondo, di cui all'art. 1 della legge regionale  n.  22/2002,  con  le
disponibilita' del Fondo medesimo. 
    2. Il termine per il pagamento degli indennizzi e'  stabilito  in
sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                              Controlli 
 
    1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo,  prima  del  pagamento
degli indennizzi, effettua i controlli su un campione di almeno il  5
per cento individuato per sorteggio tra le domande oggetto di aiuto. 
    2. Il controllo si basa sul confronto delle fatture  o  di  altra
documentazione fiscale, relative alla produzione frutticola del  2016
rispetto al triennio precedente. 
    3. Nei casi previsti all'art. 5, comma 4, il controllo di cui  al
comma 2 viene effettuato sulla totalita' delle domande. 
    4. Nel caso in cui il danno  percentuale  totale  risultante  dal
controllo sia inferiore al 30 per cento  si  determina  la  decadenza
dall'indennizzo. 
    5. Nel caso in cui il danno percentuale risultante dal  controllo
determini un indennizzo inferiore a quanto richiesto, quest'ultimo e'
rideterminato. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                    Divieto di cumulo degli aiuti 
 
    1. Gli aiuti di cui al presente regolamento  non  possono  essere
cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi  a
titolo de minimis. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni della legge regionale n. 7/2000  nonche'  quelle  del
regolamento (UE) 702/2014. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
regione. 
    (Omissis). 
Visto, il Presidente: Serracchiani