Art. 10 
 
                Incentivazione di musei e collezioni 
 
  1. La Giunta provinciale puo' sostenere musei e collezioni di  enti
pubblici, di associazioni e di  privati  tramite  la  concessione  di
contributi  e  altri  incentivi  per  la   loro   costituzione,   per
l'attivita' ordinaria, per investimenti, per l'acquisto e il restauro
di oggetti da collezione. 
  2. Possono essere sostenute anche associazioni di musei che offrano
ai loro associati consulenza e servizi nell'ottica di  un  incremento
della qualita' museale e della rappresentanza di interessi. 
  3. Le agevolazioni economiche possono anche consistere nella  messa
a disposizione di servizi e locali pubblici a  titolo  gratuito  o  a
prezzo ridotto e nel prestito di oggetti d'arredamento o  di  oggetti
museali. 
  4. La Ripartizione provinciale Musei sostiene i  beneficiari  delle
agevolazioni  anche  fornendo  loro   consulenza,   aggiornamento   e
conoscenze specifiche, e organizza  progetti  e  iniziative  ad  essi
destinate   nell'ottica   della   creazione   di   reti    e    della
professionalizzazione. 
  5. Possono essere sostenuti solamente i musei e le collezioni che: 
    a)  sono  di  interesse  pubblico  e  rispondono  alle  finalita'
generali della  Provincia  per  la  promozione  dei  musei  ai  sensi
dell'art. 2; 
    b) sono regolarmente aperti al  pubblico  in  orari  di  apertura
comunicati in modo trasparente; 
    c)  sono  conformi  agli  standard  di  qualita'  per   musei   e
collezioni, definiti dalla Giunta provinciale  nei  relativi  criteri
applicativi; 
    d) presentano domande di concessione di contributo  corredate  di
tutta  la  documentazione  prevista  nei  criteri   applicativi   per
l'incentivazione di musei e collezioni. 
  6. Le scadenze e i termini per la liquidazione  delle  agevolazioni
economiche da parte  della  Ripartizione  provinciale  Musei  saranno
fissati  possibilmente  in  modo   tale   da   tenere   conto   della
programmazione dei musei e delle collezioni richiedenti; cio' al fine
di  ridurre  al  minimo  l'assunzione  di  crediti   da   parte   dei
richiedenti, in attesa della liquidazione delle agevolazioni. 
  7. Per garantire la sicurezza della programmazione per i musei piu'
grandi,  con  proprio  personale,   possono   essere   disposte   con
provvedimento motivato spese a carico  di  al  massimo  tre  esercizi
finanziari consecutivi.