Art. 10 Incentivazione di musei e collezioni 1. La Giunta provinciale puo' sostenere musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati tramite la concessione di contributi e altri incentivi per la loro costituzione, per l'attivita' ordinaria, per investimenti, per l'acquisto e il restauro di oggetti da collezione. 2. Possono essere sostenute anche associazioni di musei che offrano ai loro associati consulenza e servizi nell'ottica di un incremento della qualita' museale e della rappresentanza di interessi. 3. Le agevolazioni economiche possono anche consistere nella messa a disposizione di servizi e locali pubblici a titolo gratuito o a prezzo ridotto e nel prestito di oggetti d'arredamento o di oggetti museali. 4. La Ripartizione provinciale Musei sostiene i beneficiari delle agevolazioni anche fornendo loro consulenza, aggiornamento e conoscenze specifiche, e organizza progetti e iniziative ad essi destinate nell'ottica della creazione di reti e della professionalizzazione. 5. Possono essere sostenuti solamente i musei e le collezioni che: a) sono di interesse pubblico e rispondono alle finalita' generali della Provincia per la promozione dei musei ai sensi dell'art. 2; b) sono regolarmente aperti al pubblico in orari di apertura comunicati in modo trasparente; c) sono conformi agli standard di qualita' per musei e collezioni, definiti dalla Giunta provinciale nei relativi criteri applicativi; d) presentano domande di concessione di contributo corredate di tutta la documentazione prevista nei criteri applicativi per l'incentivazione di musei e collezioni. 6. Le scadenze e i termini per la liquidazione delle agevolazioni economiche da parte della Ripartizione provinciale Musei saranno fissati possibilmente in modo tale da tenere conto della programmazione dei musei e delle collezioni richiedenti; cio' al fine di ridurre al minimo l'assunzione di crediti da parte dei richiedenti, in attesa della liquidazione delle agevolazioni. 7. Per garantire la sicurezza della programmazione per i musei piu' grandi, con proprio personale, possono essere disposte con provvedimento motivato spese a carico di al massimo tre esercizi finanziari consecutivi.