Art. 12 
 
                 Vincolo di tutela delle collezioni 
                        di interesse pubblico 
 
  1. Le collezioni  private  di  interesse  pubblico  possono  essere
sottoposte a vincolo di tutela dalla Giunta provinciale, su  proposta
della Ripartizione provinciale Beni culturali. In caso di apposizione
del vincolo di tutela, le collezioni sono sottoposte  alla  vigilanza
della Ripartizione provinciale Beni culturali. 
  2. Per il restauro di  singoli  oggetti  sottoposti  a  vincolo  di
tutela, la Ripartizione provinciale  Beni  culturali  puo'  concedere
contributi ai sensi dell'art. 5-ter della legge provinciale 12 giugno
1975, n. 26, e successive modifiche. 
  3. Il proprietario/La proprietaria e chiunque  a  qualsiasi  titolo
detenga una delle cose sottoposte  a  vincolo  deve  comunicare  alla
Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso  o  gratuito,  che  ne
trasferisca, in tutto o in parte, la proprieta' o la detenzione.  Nel
caso in cui il trasferimento  avvenga  per  successione  a  causa  di
morte, l'obbligo di comunicazione spetta agli eredi. 
  4. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta  provinciale
ha facolta' di  acquistare  la  cosa  al  medesimo  prezzo  stabilito
nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre  per
un  unico  corrispettivo,  il  prezzo  e'  determinato  dalla  Giunta
provinciale. 
  5. Ove il venditore non ritenga di accettare il prezzo  determinato
dalla  Giunta  provinciale,  il   prezzo   stesso   sara'   stabilito
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione  composta
da tre membri, di cui uno  nominato  dalla  Giunta  provinciale,  uno
dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti; in mancanza  di
accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo
membro e' nominato dal/dalla Presidente del Tribunale su  istanza  di
una delle parti. Nel caso in cui la Giunta  provinciale  eserciti  il
diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore  ha
facolta' di recedere dal contratto. 
  6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel  termine  di
due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine,  il
contratto rimarra'  condizionato  sospensivamente  all'esercizio  del
diritto  di  prelazione;  all'alienante  e'  vietato  effettuare   la
tradizione della cosa. La proprieta' passa alla Provincia  alla  data
del provvedimento con  il  quale  e'  esercitata  la  prelazione.  Le
clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia. 
  7. La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice  della
Ripartizione provinciale Beni culturali, puo'  vietare  l'alienazione
dei musei e delle  collezioni  di  proprieta'  privata  sottoposti  a
vincolo di tutela, quando ne derivi danno alla loro  conservazione  o
ne sia menomato il pubblico godimento.