Art. 3 
 
                             Istituzione 
 
  1. Per la musealizzazione e  trasmissione  della  cultura  e  della
storia nonche' di beni artistici e culturali significativi, la Giunta
provinciale puo' istituire musei provinciali  dedicati  alla  storia,
alla cultura, all'arte, alla natura e alla tecnica dell'Alto Adige.