Art. 5 
 
                     Organizzazione e vigilanza 
 
  1. La gestione  e  l'amministrazione  dei  musei  provinciali  sono
affidate all'Azienda Musei provinciali. 
  2.  L'Azienda  Musei  provinciali  e'  un  ente  strumentale  della
Provincia. La Giunta provinciale  stabilisce  la  denominazione,  gli
organi e i compiti dell'Azienda. 
  3. L'Azienda Musei provinciali e' dotata di autonomia  patrimoniale
e  contabile.   Il   Direttore/La   Direttrice   della   Ripartizione
provinciale Musei assume le funzioni di Direttore/Direttrice e legale
rappresentante dell'Azienda. 
  4.  Le  delibere  relative  al  bilancio  di  previsione,  le   sue
variazioni e il conto consuntivo annuale sono approvati dalla  Giunta
provinciale  su  proposta  del   Direttore/della   Direttrice   della
Ripartizione Musei, sentiti i direttori e  le  direttrici  dei  musei
provinciali. 
  5. L'Azienda Musei provinciali puo' erogare prestazioni commerciali
a terzi e concedere diritti a questi ultimi, se cio' e'  strettamente
attinente ai suoi compiti  e  non  ne  pregiudica  l'adempimento.  In
particolare, l'Azienda puo': 
    a) erogare prestazioni a musei, collezioni  e  altre  istituzioni
dei settori culturale ed educativo; 
    b) gestire, su incarico della Provincia, aziende che abbiano come
oggetto attivita' museale; 
    c) mettere a disposizione di  terzi  beni  culturali,  edifici  o
altri immobili o concedere diritti su di essi. 
  6. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, il Museo di  Arte
Moderna e Contemporanea puo' essere  gestito  anche  da  un  ente  di
diritto privato.