Art. 5 Organizzazione e vigilanza 1. La gestione e l'amministrazione dei musei provinciali sono affidate all'Azienda Musei provinciali. 2. L'Azienda Musei provinciali e' un ente strumentale della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce la denominazione, gli organi e i compiti dell'Azienda. 3. L'Azienda Musei provinciali e' dotata di autonomia patrimoniale e contabile. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Musei assume le funzioni di Direttore/Direttrice e legale rappresentante dell'Azienda. 4. Le delibere relative al bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo annuale sono approvati dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore/della Direttrice della Ripartizione Musei, sentiti i direttori e le direttrici dei musei provinciali. 5. L'Azienda Musei provinciali puo' erogare prestazioni commerciali a terzi e concedere diritti a questi ultimi, se cio' e' strettamente attinente ai suoi compiti e non ne pregiudica l'adempimento. In particolare, l'Azienda puo': a) erogare prestazioni a musei, collezioni e altre istituzioni dei settori culturale ed educativo; b) gestire, su incarico della Provincia, aziende che abbiano come oggetto attivita' museale; c) mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o altri immobili o concedere diritti su di essi. 6. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea puo' essere gestito anche da un ente di diritto privato.