Art. 8 
 
                      Oggetti delle collezioni 
 
  1. La Provincia puo' affidare in consegna gli oggetti delle proprie
collezioni ai musei provinciali. 
  2. In casi debitamente motivati, la Provincia puo' affidare oggetti
delle proprie collezioni in prestito  permanente  ad  altri  musei  e
collezioni.