Allegato 
 
Regolamento   recante   criteri   e   modalita'   di    finanziamento
  dell'attivita' dei Punti di ascolto di cui alla legge  regionale  8
  aprile 2005, n. 7  (Interventi  regionali  per  l'informazione,  la
  prevenzione e la tutela delle lavoratrici e  dei  lavoratori  dalle
  molestie  morali  e  psico-fisiche  e  da  fenomeni   vessatori   e
  discriminatori nell'ambiente di lavoro). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi  regionali  per
l'informazione, la prevenzione e la tutela delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori dalle  molestie  morali  e  psico-fisiche  e  da  fenomeni
vessatori  e  discriminatori  nell'ambiente  di   lavoro)   favorisce
l'attivita' di centri di prevenzione, sostegno e  aiuto  accreditati,
denominati Punti di ascolto. 
    2. Il sostegno ai Punti di ascolto, accreditati secondo i criteri
previsti dal regolamento di cui all'art.  2,  comma  4,  della  legge
regionale  n.  7/2005,  e'  attuato   attraverso   il   finanziamento
dell'attivita' svolta annualmente dagli stessi, nei termini e con  le
modalita' previsti dal presente regolamento. 
    3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  della
legge regionale n. 7/2005, definisce, in particolare: 
      a) le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento
dei Punti di ascolto accreditati; 
      b) i requisiti specifici dei soggetti da cui Punti  di  ascolto
sono attivati e gestiti; 
      c)  i  contenuti  minimi  delle  convenzioni  tra  i   predetti
soggetti; 
      d) la tipologia delle spese ammissibili a finanziamento; 
      e) il numero massimo di Punti di ascolto finanziabili; 
      f) la durata e l'intensita' del finanziamento. 
 
                               Art. 2. 
Requisiti dei soggetti da  cui  Punti  di  ascolto  sono  attivati  e
                               gestiti 
 
    1. Gli enti locali di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge
regionale n. 7/2005  sono  individuati  nei  comuni  e  nelle  unioni
territoriali intercomunali della Regione. 
    2. Le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge  regionale
n. 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti: 
      a)  essere  iscritti  al  registro  generale  del  volontariato
organizzato o al registro regionale delle associazioni di  promozione
sociale di cui rispettivamente agli  articoli  5  e  20  della  legge
regionale  9  novembre  2012,  n.   23   (Disciplina   organica   sul
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale); 
      b) avere, tra le proprie finalita' istituzionali, la promozione
del benessere lavorativo  e  il  contrasto  a  fenomeni  vessatori  e
discriminatori in ambito occupazionale; 
      c) affidabilita' del legale  rappresentante  e  dei  componenti
dell'organo esecutivo i quali,  all'atto  della  presentazione  della
domanda, non devono: 
        1) aver  subito  condanne  definitive  per  reati  contro  il
patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 
        2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro
il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 
      d)  rispettare  le  prescrizioni  di  legge  e  dei   contratti
collettivi nazionali di  lavoro  applicati  in  materia  di  obblighi
previdenziali   ed   assicurativi,   sicurezza   sul   lavoro,   pari
opportunita', nonche' tutela delle  condizioni  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 2087 del codice civile; 
      e) aver maturato competenze specifiche in materia  di  molestie
morali e psico-fisiche nell'ambiente  di  lavoro  e  aver  istaurato,
mediante partecipazione  a  progetti,  stipulazioni  di  convenzioni,
protocolli d'intesa, promozione di  convegni,  seminari  e  corsi  di
formazione, consolidate  interrelazioni  con  il  territorio  e  reti
attive  di  collaborazione  con  referenti  qualificati,  tecnici   e
scientifici,  in  materia  di   molestie   morali   e   psico-fisiche
nell'ambiente di lavoro; 
      f)  avvalersi  o  collaborare  con  personale  qualificato  con
pluriennale e comprovata  competenza  nella  materia  delle  molestie
morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro. 
    3. Le organizzazioni sindacali e le organizzazioni  datoriali  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale  n.  7/2005
devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto  in  forma  di
atto pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata,  che
contenga l'indicazione della sede legale; 
      b) essere dotati di uno statuto o  altro  accordo,  redatto  in
forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata  autenticata   o
registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice  civile
per  le  diverse  forme  giuridiche  che  l'ente,  l'associazione   o
l'organizzazione assume: 
        1) l'attribuzione della rappresentanza legale,  la  struttura
organizzativa  del   soggetto   e   i   livelli   di   organizzazione
territoriale, tra i quali risulti che almeno una  sede  operativa  e'
compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
        2) l'assenza dello scopo di lucro, con  espresso  divieto  di
ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel  corso  della  vita,
sia  all'atto  dello  scioglimento  o  della  cessazione   dell'ente,
associazione od organizzazione; 
      c) affidabilita' del legale  rappresentante  e  dei  componenti
dell'organo esecutivo e degli organi statutari  che,  all'atto  della
presentazione della domanda, non devono: 
        1) aver  subito  condanne  definitive  per  reati  contro  il
patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 
        2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro
il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 
      d)  rispettare  le  prescrizioni  di  legge  e  dei   contratti
collettivi nazionali di  lavoro  applicati  in  materia  di  obblighi
previdenziali   ed   assicurativi,   sicurezza   sul   lavoro,   pari
opportunita', nonche' tutela delle  condizioni  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 2087 del codice civile; 
      e) aver maturato competenze specifiche in materia  di  molestie
morali e psico-fisiche nell'ambiente  di  lavoro  e  aver  istaurato,
mediante partecipazione  a  progetti,  stipulazioni  di  convenzioni,
protocolli d'intesa, promozione di  convegni,  seminari  e  corsi  di
formazione, consolidate  interrelazioni  con  il  territorio  e  reti
attive  di  collaborazione  con  referenti  qualificati,  tecnici   e
scientifici,  in  materia  di   molestie   morali   e   psico-fisiche
nell'ambiente di lavoro; 
      f)  avvalersi  o  collaborare  con  personale  qualificato  con
pluriennale e comprovata  competenza  nella  materia  delle  molestie
morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro. 
    4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge,
non sono tenuti a dimostrare il possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 3, lettere a)  e  b),  purche'  partecipanti  al  tavolo  della
concertazione generale regionale in  materia  di  lavoro  secondo  il
protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione  e  le  parti
sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                               Art. 3. 
                 Contenuti minimi delle convenzioni 
 
    1. Le convenzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge
regionale n. 7/2005 sono sottoscritte dai legali  rappresentanti  dei
soggetti che attivano e  gestiscono  i  Punti  di  ascolto  e  devono
prevedere: 
      a) l'individuazione del soggetto, tra  quelli  che  attivano  e
gestiscono il Punto di ascolto, da cui il Punto di  ascolto  dipende,
cui sono attribuite la titolarita' degli atti del Punto di ascolto  e
la relativa responsabilita', denominato «soggetto da cui il Punto  di
ascolto dipende»; 
      b) l'individuazione del soggetto, tra  quelli  che  attivano  e
gestiscono  il  Punto  di  ascolto,  che  presenta  la   domanda   di
finanziamento ai sensi del presente  regolamento  e  che  costituisce
referente e beneficiario unico  per  l'Amministrazione  regionale  in
relazione al finanziamento stesso; 
      c)  la   descrizione   dettagliata   dei   contributi   forniti
all'attivita' del Punto di  ascolto  da  parte  di  ciascun  soggetto
firmatario della convenzione, con  l'evidenza  della  quantificazione
economica nel caso di contributi in denaro; 
      d) la durata  minima  della  convenzione,  non  inferiore  alla
durata prevista per il periodo di finanziamento del Punto di ascolto. 
    2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresi' prevedere, da
parte dell'ente locale di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge
regionale n. 7/2005, la compartecipazione alla gestione del Punto  di
ascolto attraverso la messa a disposizione dei locali necessari  allo
svolgimento dell'attivita' dello stesso. 
 
                               Art. 4. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono  ammissibili  al  finanziamento  ai  sensi  del  presente
regolamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa,  sostenute
per il funzionamento del Punto di ascolto: 
      a) gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che, ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera  e),  della  legge  regionale  n.
7/2005, costituiscono l'equipe multidisciplinare; 
      b) gli emolumenti erogati a operatori esperti  impiegati  nella
realizzazione dell'attivita' del Punto di ascolto; 
      c) le spese per  lo  svolgimento  di  attivita'  divulgativa  e
promozionale, nei termini di cui al comma 2. 
    2. Rientrano nelle spese per attivita' divulgativa e promozionale
le spese pubblicitarie, di affissione e di stampa  e  diffusione  dei
materiali prodotti, ivi compresi  gli  oneri  ad  esse  connessi,  ad
esclusione delle spese di rappresentanza. 
    3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono: 
      a) riferirsi all'attivita' finanziata; 
      b)  essere  riferite  al  periodo  di   durata   dell'attivita'
finanziata, come definito nell'art. 6, comma 1; 
      c) essere totalmente pagate entro il termine  di  presentazione
del rendiconto; 
      d) essere sostenute dai soggetti che attivano e  gestiscono  il
Punto di ascolto; 
      e) rispettare le soglie massime e minime previste dall'art.  6,
commi 3, 5, 6 e 7. 
 
                               Art. 5. 
           Numero massimo di Punti di ascolto finanziabili 
 
    1. Il numero massimo di Punti di ascolto  finanziabili  ai  sensi
del presente regolamento e' calcolato, con arrotondamento per eccesso
o difetto, in ragione di uno ogni  trecentomila  cittadini  residenti
sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
    2. L'integrale finanziamento del numero dei Punti di  ascolto  di
cui al comma 1  e'  subordinato  alla  disponibilita'  delle  risorse
finanziarie allocate annualmente dal bilancio regionale. 
 
                               Art. 6. 
                Durata e intensita' del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento concesso ai sensi del presente regolamento ha
durata annuale, con decorrenza dal primo aprile di ciascun anno. 
    2. L'intensita' del  finanziamento  e'  graduata  nelle  seguenti
fasce, determinate tenendo conto della potenziale attivita'  prevista
dai Punti di ascolto nell'annualita'  per  la  quale  e'  chiesto  il
finanziamento e accessibili sulla base dell'attivita'  pregressa  del
Punto di ascolto, definita con le modalita' previste al comma 7: 
      a) Fascia 1: finanziamento pari a 25.000 euro; 
      b) Fascia 2: finanziamento pari a 40.000 euro; 
      c) Fascia 3: finanziamento pari a 50.000 euro; 
      d) Fascia 4: finanziamento pari a 60.000 euro. 
    3. Allo scopo di assicurare l'adeguato funzionamento dei Punti di
ascolto, l'ammontare di ciascuna fascia e' a sua volta articolato: 
      a) in soglie  massime  di  finanziamento,  per  gli  emolumenti
erogati alle tre figure professionali di cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera  a),  a  cui  sono  correlati  valori  minimi  di   attivita'
lavorativa da assicurare per ciascuna figura  professionale,  secondo
quanto previsto dal comma 5; 
      b) in  soglie  massime  di  finanziamento  per  gli  emolumenti
erogati agli operatori esperti di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera
b); 
      c) in soglie massime di finanziamento  per  le  spese  connesse
allo svolgimento dell'attivita' divulgativa  e  promozionale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera c). 
    4. Gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento  per
tipologia di spesa di cui al comma 3 sono indicate  nell'allegato  A.
In  caso  di  mancato  raggiungimento   delle   soglie   massime   di
finanziamento per tipologia di spesa, gli importi  residui  non  sono
imputabili ad altra tipologia di spesa. 
    5. I valori minimi di attivita' lavorativa correlati alle  soglie
massime di finanziamento per gli emolumenti erogati alle  tre  figure
professionali di cui al comma 3, lettera a), sono espressi in importi
minimi di compenso annuo e sono indicati nell'allegato B. 
    6. Gli emolumenti  erogati  alle  tre  figure  professionali  che
costituiscono l'equipe multidisciplinare sono riconosciuti in  misura
massima corrispondente ad ottanta euro lordi per ogni ora  di  lavoro
effettuata  dal  singolo  professionista  nell'ambito  del  Punto  di
ascolto. 
    7. Per l'accesso a ciascuna delle fasce di finanziamento  di  cui
al comma 2 e' necessario dimostrare il possesso, da parte  del  Punto
di  ascolto,  di  tutti  gli  specifici  requisiti  minimi   indicati
nell'allegato C, riferiti all'attivita' svolta dal Punto  di  ascolto
nell'anno solare precedente la richiesta e relativi a: 
      a) numero minimo di utenti per i quali e'  stata  effettuata  e
conclusa la sola fase di prima accoglienza; 
      b) numero minimo di utenti per i quali sono stati effettuati  e
conclusi  percorsi  successivi  alla  fase  di   prima   accoglienza,
comprendenti almeno un colloquio di  approfondimento  con  una  della
figure professionali; 
      c) numero di colloqui effettuati con l'utenza, singolarmente  o
congiuntamente, dai professionisti di cui all'art. 2, comma 3,  della
legge regionale n. 7/2005. 
    8. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  3,  nel  corso
dell'annualita' di finanziamento deve essere assicurato per  ciascuna
fascia un orario di apertura al pubblico del Punto di  ascolto  nella
misura minima cosi' definita: 
      a) Fascia 1: almeno 8 ore medie settimanali; 
      b) Fascia 2: almeno 12 ore medie settimanali; 
      c) Fascia 3: almeno 18 ore medie settimanali; 
      d) Fascia 4: almeno 22 ore medie settimanali. 
    9. Le ore medie settimanali sono calcolate  sulla  base  annuale,
con  riferimento  a  un  numero  convenzionale  complessivo   di   45
settimane. 
    10. La verifica del rispetto delle soglie  massime  e  minime  di
spesa di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonche'  la  verifica  dell'orario
minimo di apertura al pubblico di cui al comma 8,  e'  effettuata  in
sede di rendicontazione. 
 
                               Art. 7. 
      Modalita' di presentazione delle domande di finanziamento 
 
    1. La domanda di finanziamento dei Punti di ascolto e' presentata
mediante  consegna  a  mano  ovvero   a   mezzo   posta   elettronica
certificata, dal soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma  1,
lettera b), alla Direzione centrale competente in materia di  lavoro,
a pena di inammissibilita', entro il 20 gennaio di ciascun anno. 
    2. Nella domanda e' indicata la fascia di  finanziamento  di  cui
all'art. 6, comma 2, per cui viene  richiesto  il  finanziamento.  In
caso di mancata indicazione  la  domanda  si  intende  riferita  alla
fascia 1. 
    3.  Con  decreto  del  direttore  dell'ufficio  competente  della
Direzione centrale competente in materia di lavoro, reso  disponibile
sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di  domanda
ed i relativi allegati. 
 
                               Art. 8. 
             Istruttoria e concessione del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento  e'  concesso  entro  settanta  giorni  dalla
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,   con
procedura  valutativa,  secondo  le  modalita'  del  procedimento   a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) e fino all'esaurimento  delle
risorse disponibili. 
    2. L'ufficio competente provvede all'istruttoria  delle  domande,
verificando la sussistenza dei presupposti  di  fatto  e  di  diritto
previsti dal presente regolamento, ivi compresi i requisiti minimi  e
massimi previsti  per  ciascuna  fascia  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art. 6, anche attraverso l'acquisizione di un  parere  da  parte
del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge  regionale
n. 7/2005, ai sensi del comma 3. 
    3. Al fine  di  completare  l'istruttoria,  l'ufficio  competente
trasmette la documentazione sull'attivita' svolta in  relazione  alle
domande di finanziamento ritenute formalmente ammissibili  al  Gruppo
di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n.  7/2005,
il quale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera  c),  della  medesima
legge, rende un parere sull'attivita'  svolta  da  ciascun  Punto  di
ascolto, cosi' come dimostrata agli atti. 
    4.  Ove  le  domande  siano  ritenute  irregolari  o  incomplete,
l'ufficio competente ne da' comunicazione  al  soggetto  richiedente,
indicandone le cause e assegnando un termine non  superiore  a  venti
giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o  integrazione.
La  domanda  e'  respinta  qualora  il  termine   assegnato   decorra
inutilmente. 
    5. Qualora, in sede istruttoria, si accerti il possesso da  parte
del Punto di  ascolto  per  cui  viene  richiesto  il  finanziamento,
nell'anno solare precedente la richiesta, di requisiti corrispondenti
a una fascia di finanziamento inferiore rispetto  a  quella  indicata
nella domanda, quest'ultima si intende riferita alla fascia  per  cui
sono  accertati  i  requisiti.   In   caso   di   impossibilita'   di
dimostrazione dei requisiti, la  domanda  si  intende  riferita  alla
fascia 1. 
    6.   L'ufficio   competente,   prima   della   formale   adozione
dell'eventuale   provvedimento   negativo,   comunica   al   soggetto
richiedente i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    7.  Esaurita  la  valutazione  delle  domande  di   finanziamento
ritenute ammissibili, l'ufficio competente  elabora  una  graduatoria
delle domande ammissibili, dando priorita' alle domande riferite alle
fasce corrispondenti ad un livello di finanziamento piu' elevato.  In
caso di parita' di collocazione nella  fascia  di  finanziamento,  e'
data priorita' alle domande relative  a  Punti  di  ascolto  per  cui
risulti piu' alto il valore di cui all'art. 6, comma 7,  lettera  c);
in caso di ulteriore  parita'  si  tiene  conto  del  valore  di  cui
all'art. 6, comma 7, lettera b). 
    8. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente  comunica
a ciascun richiedente: 
      a)  l'ammissibilita'  della  domanda  e  la   concessione   del
finanziamento; 
      b)   l'ammissibilita'   della   domanda   e   la    contestuale
impossibilita' di finanziamento per mancata copertura  finanziaria  o
per superamento del numero massimo di Punti di ascolto finanziabili; 
      c)  l'inammissibilita'   della   domanda,   con   le   relative
motivazioni. 
    9. La concessione e' disposta sino ad esaurimento  delle  risorse
disponibili,  con  la  possibilita'  di  disporre  un   finanziamento
parziale  a  favore  del  beneficiario  per  il  quale   le   risorse
disponibili non riescano a coprire l'intero importo della  fascia  di
finanziamento di cui all'art. 6, comma 2. In tal  caso,  gli  importi
relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di  spesa
e ai valori minimi di attivita' lavorativa indicati negli allegati  A
e B sono rideterminati in proporzione all'ammontare del finanziamento
concesso. Qualora  nel  corso  dell'anno  si  rendessero  disponibili
ulteriori risorse, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi
concessi, l'ufficio competente dispone l'eventuale  integrazione  del
finanziamento  parziale  concesso,  provvedendo,   nel   caso,   allo
scorrimento della graduatoria. 
 
                               Art. 9. 
           Rendicontazione ed erogazione del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento e'  erogato  dietro  richiesta  del  soggetto
beneficiario, trasmessa all'ufficio competente entro sessanta  giorni
dalla conclusione dell'annualita' di finanziamento, corredata da: 
      a) la rendicontazione delle  spese  ammesse  ed  effettivamente
sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III,  della  legge
regionale n. 7/2000, articolata per tipologia di spesa ammissibile  e
con la specificazione delle singole voci di  spesa  e  del  dettaglio
orario mensile delle attivita'  svolte  dai  professionisti  e  dagli
operatori esperti del Punto di ascolto nel corso  dell'annualita'  di
finanziamento; 
      b) il dettaglio settimanale degli orari di apertura al pubblico
del Punto di ascolto nel corso dell'annualita' di finanziamento. 
    2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione  della
spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio  competente  ne
da' comunicazione al beneficiario, indicandone le cause e  assegnando
un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla  relativa
regolarizzazione o integrazione.  In  caso  di  inutile  decorso  del
termine assegnato, il finanziamento e' revocato. 
    3. L'importo del finanziamento concesso e' rideterminato  qualora
le spese rendicontate per singole tipologie di spesa siano  inferiori
alle soglie massime previste nell'allegato A. 
    4. Qualora sia accertato che gli importi minimi di compenso annuo
delle    figure    professionali    che    costituiscono     l'equipe
multidisciplinare  siano  inferiori   ai   valori   minimi   previsti
nell'allegato  B  per  la  fascia  per  cui  e'  stato  concesso   il
finanziamento, la relativa parte di  finanziamento  e'  rideterminata
proporzionalmente al  numero  di  ore  effettivamente  svolte,  fermo
restando quanto previsto al comma 1, lettera a) e all'art.  6,  comma
6. 
    5. Qualora siano rendicontate spese per  gli  emolumenti  erogati
alle   tre   figure   professionali   che   costituiscono    l'equipe
multidisciplinare in misura superiore a quella prevista dall'art.  6,
comma 6, il relativo importo e' liquidato, ai fini  della  erogazione
del finanziamento, nella misura massima prevista dallo stesso. 
    6. Qualora non sia dimostrata l'apertura al pubblico nelle misure
minime previste dal comma 5 per la fascia per cui e'  stato  ottenuto
il finanziamento, l'importo concesso e'  rideterminato  in  riduzione
nella misura del cinque per cento rispetto al valore della fascia,  e
sono rideterminati nella stessa misura le soglie massime di spesa  di
cui all'allegato A nonche' gli importi minimi di compenso annuo delle
figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare  di
cui all'allegato B. 
    7.  Il  contributo  e'  erogato  a   seguito   dell'esame   della
rendicontazione. 
 
                              Art. 10. 
           Erogazione del finanziamento in via anticipata 
 
    1. Su richiesta del beneficiario, il  finanziamento  puo'  essere
erogato in via anticipata, in misura non superiore al  70  per  cento
del contributo concesso. 
 
                              Art. 11. 
               Cause di revoca del contributo concesso 
 
    1. La concessione del finanziamento e' revocata qualora: 
      a) il beneficiario rinunci al finanziamento; 
      b) la rendicontazione delle  spese  non  sia  presentata  entro
sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  previsto  dall'art.  9,
comma 1; 
      c) non sia rispettato il termine previsto per  provvedere  alla
regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art.
9, comma 2. 
 
                              Art. 12. 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  in
qualsiasi  momento  l'ufficio  competente  puo'  disporre,  anche   a
campione,  ispezioni  e  controlli  e  richiedere  l'esibizione   dei
documenti originali in relazione ai contributi concessi,  allo  scopo
di verificare lo stato di attuazione degli  interventi,  il  rispetto
degli obblighi previsti dal presente  regolamento  e  la  veridicita'
delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. 
 
                              Art. 13. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non  previsto  dal  presente  regolamento,  trovano
applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 14. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai sensi dell'art. 10,  comma  2,  della  legge  regionale  10
maggio 2016,  n.  6  (Interventi  regionali  per  l'informazione,  la
prevenzione e la tutela delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  dalle
molestie  morali  e  psico-fisiche  nell'ambiente  di  lavoro),  fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  2,  comma  3,
della legge regionale n.  7/2005,  la  domanda  di  finanziamento  e'
riferita ai Punti di ascolto accreditati ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347 (Regolamento per la
promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche  sul
luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di  sostegno  e  di
aiuto nei confronti delle lavoratrici e  dei  lavoratori,  denominati
«Punti di ascolto»). 
    2. Fino alla completa soppressione delle province ai sensi  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione  delle  Province
del Friuli-Venezia Giulia e modifiche  alle  leggi  regionali  numeri
11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2005 e
10/2016) tra gli enti  locali  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sono
ricomprese le province. 
    3. Per le domande di finanziamento a valere per l'anno  2017,  la
domanda di finanziamento e' presentata esclusivamente in relazione  a
Punti di ascolto accreditati gia' finanziati  ai  sensi  della  legge
regionale n. 7/2005 nell'anno 2016.  La  domanda  e'  presentata  dai
soggetti da  cui  il  Punto  di  ascolto  e'  costituito  e  dipende,
individuati ai sensi dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 347/2006, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. 
 
                              Art. 15. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
Visto, Il Presidente: Serracchiani.