Art. 12 Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi 1. Le province e la Citta' metropolitana effettuano la ricognizione di eventuali rapporti attivi e passivi, procedimenti e attivita' in corso, contenzioso, mutui, opere, interventi e di altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni oggetto di riordino ai sensi del Capo I del presente Titolo. 2. La definizione degli eventuali procedimenti gia' avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Citta' metropolitana. Le province e la Citta' metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 3. I beni, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 9.