Art. 12 
 
Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi 
 
  1. Le province e la Citta' metropolitana effettuano la ricognizione
di eventuali rapporti attivi e passivi, procedimenti e  attivita'  in
corso,  contenzioso,  mutui,  opere,  interventi  e  di  altri   dati
rilevanti  ai  fini  del  trasferimento  delle  funzioni  oggetto  di
riordino ai sensi del Capo I del presente Titolo. 
  2. La definizione degli  eventuali  procedimenti  gia'  avviati  al
momento del trasferimento delle funzioni rimane di  competenza  delle
province e della  Citta'  metropolitana.  Le  province  e  la  Citta'
metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarita'
dei rapporti attivi e passivi da essi  generati,  curano  l'eventuale
contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 
  3. I beni, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative e  i
rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio  delle  funzioni  da
trasferire  sono  individuati  nell'ambito  degli  accordi   di   cui
all'articolo 9.