Art. 22 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1.  La  Regione  e'  l'autorita'   competente   allo   scambio   di
informazioni con il MATTM di cui all'articolo 29 terdecies del d.lgs.
152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Citta' metropolitana,  le
province ed ARPAL sono tenute ad inviare alla Regione i dati inerenti
le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate, secondo  modalita'
e termini stabiliti dalla Regione stessa.