Art. 22 Scambio di informazioni 1. La Regione e' l'autorita' competente allo scambio di informazioni con il MATTM di cui all'articolo 29 terdecies del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Citta' metropolitana, le province ed ARPAL sono tenute ad inviare alla Regione i dati inerenti le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate, secondo modalita' e termini stabiliti dalla Regione stessa.