Art. 27 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 42 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento); b) il Capo II del Titolo II, gli articoli 34, 83, comma 1, lettere a), b) e d), 84, comma 1, lettere a) e d), 85 e 114, comma 4, della l.r. 18/1999; c) l'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2002, n. 8 (Modifiche al Titolo II - Capo III - «Gestione rifiuti» della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)); d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia); e) la legge regionale 5 luglio 2011, n. 17 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)); f) l'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015). 2. A decorrere dal 1° luglio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 15 ed il Capo V del Titolo II della l.r. 18/1999; b) gli articoli 29, comma 5, lettere a) e b), e 31 della l.r. 20/2006. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.