Art. 27 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 42 della legge regionale  16  agosto  1995,  n.  43
(Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela
delle acque dall'inquinamento); 
    b) il Capo II del Titolo  II,  gli  articoli  34,  83,  comma  1,
lettere a), b) e d), 84, comma 1, lettere a) e d), 85 e 114, comma 4,
della l.r. 18/1999; 
    c) l'articolo 2 della legge regionale  13  febbraio  2002,  n.  8
(Modifiche al Titolo II - Capo III - «Gestione rifiuti»  della  legge
regionale 21 giugno 1999,  n.  18  (adeguamento  delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa del suolo ed energia)); 
    d) la lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  36  della  legge
regionale 28 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia); 
    e) la legge regionale 5 luglio 2011, n. 17 (Modifica  alla  legge
regionale 21 giugno 1999,  n.  18  (Adeguamento  delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa del suolo ed energia)); 
    f) l'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre  2014,  n.  41
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015). 
  2. A decorrere  dal  1°  luglio  2017  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) l'articolo 15 ed il Capo V del Titolo II della l.r. 18/1999; 
    b) gli articoli 29, comma 5, lettere a) e b),  e  31  della  l.r.
20/2006. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare
applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore
della presente legge.