Art. 28 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2017/2019: a) Articolo 7 Anno 2017 variazione compensativa di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale»; variazione compensativa di euro 425.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»; Anno 2018 variazione compensativa di euro 400.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»; Anno 2019 variazione compensativa di euro 400.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»; Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. b) Art. 10, comma 2 Anno 2017 variazione compensativa di euro 175.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»; Anno 2018 variazione compensativa di euro 350.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»; Anno 2019 variazione compensativa di euro 350.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.