Art. 10 Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale 10/2004 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Subentri). - 1. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione, purche' la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario e gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario. 2. Il subentro e' consentito, altresi', nei confronti dei seguenti soggetti qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l'assegnatario nei trentasei mesi che precedono la data del decesso del medesimo: a) i soggetti facenti parte del nucleo al momento dell'assegnazione; b) i figli dell'assegnatario; c) gli ultrasettantacinquenni. 3. I nipoti discendenti in linea retta dall'assegnatario subentrano nell'assegnazione, in caso di decesso del medesimo, nei seguenti casi: a) se inseriti nel nucleo familiare in eta' prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presenti senza soluzione di continuita'; b) se residenti anagraficamente nell'alloggio in modo continuativo nei quarantotto mesi che precedono la data del decesso dell'assegnatario per comprovata finalita' di assistenza socio sanitaria. Il termine si riduce a trentasei mesi se si tratta di minore affidato all'assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale. 4. Si prescinde dal possesso del requisito della convivenza continuativa di cui ai commi 2 e 3 nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilita' di risiedere in tale periodo nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volonta'. 5. E' consentito, altresi', il subentro nel caso di cui all'art. 12, comma 4. 6. Al momento della voltura dell'atto convenzionale di locazione l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura dell'atto convenzionale di locazione, in conformita' alla decisione, anche provvisoria, del giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si provvede mediante integrazione dell'atto convenzionale di locazione originario. 7. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso e' equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario. 8. Il subentro e' consentito solo nei casi indicati nel presente articolo. 9. Al subentro si applicano le disposizioni di cui all'art. 8-bis. 10. L'ente gestore puo' consentire l'ospitalita' temporanea che non puo' in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di locazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell'utenza.».