Art. 10 
 
                    Inserimento dell'art. 12-bis 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Dopo l'art.  12  della  legge  regionale  10/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Subentri). - 1. In caso di decesso  dell'assegnatario
subentrano   nell'assegnazione,   purche'   la   convivenza   risulti
dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il  coniuge
o il convivente  di  fatto  dell'assegnatario  e  gli  ascendenti  di
qualsiasi componente del nucleo assegnatario. 
  2. Il subentro e' consentito, altresi', nei confronti dei  seguenti
soggetti  qualora  sia  dimostrata  anagraficamente   la   convivenza
continuativa con l'assegnatario nei trentasei mesi che  precedono  la
data del decesso del medesimo: 
    a)   i   soggetti   facenti   parte   del   nucleo   al   momento
dell'assegnazione; 
    b) i figli dell'assegnatario; 
    c) gli ultrasettantacinquenni. 
  3. I nipoti discendenti in linea retta dall'assegnatario subentrano
nell'assegnazione, in caso di  decesso  del  medesimo,  nei  seguenti
casi: 
    a) se inseriti nel nucleo  familiare  in  eta'  prescolare  o  di
frequenza della scuola primaria ed ivi presenti  senza  soluzione  di
continuita'; 
    b)   se   residenti   anagraficamente   nell'alloggio   in   modo
continuativo nei quarantotto mesi che precedono la data  del  decesso
dell'assegnatario  per  comprovata  finalita'  di  assistenza   socio
sanitaria. Il termine si riduce a trentasei  mesi  se  si  tratta  di
minore  affidato  all'assegnatario  per  effetto   di   provvedimento
giudiziale. 
  4.  Si  prescinde  dal  possesso  del  requisito  della  convivenza
continuativa di cui ai commi 2 e 3 nei casi  in  cui  sia  dimostrata
l'impossibilita'  di  risiedere  in  tale  periodo  nell'alloggio  di
edilizia residenziale pubblica per cause indipendenti  dalla  propria
volonta'. 
  5. E' consentito, altresi', il subentro nel caso  di  cui  all'art.
12, comma 4. 
  6. Al momento della voltura dell'atto  convenzionale  di  locazione
l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante  e  gli
altri  componenti  del  nucleo  familiare  condizioni  ostative  alla
permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di  separazione,  di
scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello
stesso, si provvede all'eventuale voltura dell'atto convenzionale  di
locazione, in conformita'  alla  decisione,  anche  provvisoria,  del
giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si  provvede
mediante   integrazione   dell'atto   convenzionale   di    locazione
originario. 
  7. Agli effetti  del  presente  articolo  al  caso  di  decesso  e'
equiparato  ogni  altro  caso  che  comporti   l'allontanamento   non
temporaneo dell'assegnatario. 
  8. Il subentro e' consentito solo nei casi  indicati  nel  presente
articolo. 
  9. Al subentro si applicano le disposizioni di cui all'art. 8-bis. 
  10. L'ente gestore puo' consentire l'ospitalita' temporanea che non
puo' in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di  locazione.
A tal fine lo stesso ente approva apposito  regolamento,  sentite  le
organizzazioni dell'utenza.».