Art. 11 Modifiche all'art. 13 della legge regionale 10/2004 1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del canone di locazione gli enti gestori acquisiscono annualmente dagli assegnatari la dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di mancata o incompleta presentazione di tale dichiarazione l'ente gestore applica il canone massimo previsto dalle vigenti disposizioni per la durata dell'omissione.». 2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 13 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «5-ter. Gli enti gestori adottano un sistema di pronto intervento, di ascolto e di intermediazione sociale nei confronti dell'utenza al fine di garantire una risposta tempestiva a problemi di manutenzione, di sicurezza e di vivibilita' dei quartieri. Gli enti gestori garantiscono la propria presenza negli ambiti di rispettiva competenza attraverso appositi presidi sul territorio.».