Art. 11 
 
                        Modifiche all'art. 13 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini della determinazione del canone  di  locazione  gli
enti  gestori   acquisiscono   annualmente   dagli   assegnatari   la
dichiarazione ISEE  aggiornata.  In  caso  di  mancata  o  incompleta
presentazione di tale dichiarazione l'ente gestore applica il  canone
massimo  previsto  dalle   vigenti   disposizioni   per   la   durata
dell'omissione.». 
  2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 13 della legge regionale 10/2004 e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. Gli enti gestori adottano un sistema di pronto  intervento,
di ascolto e di intermediazione sociale nei confronti dell'utenza  al
fine di garantire una risposta tempestiva a problemi di manutenzione,
di sicurezza  e  di  vivibilita'  dei  quartieri.  Gli  enti  gestori
garantiscono  la  propria  presenza  negli   ambiti   di   rispettiva
competenza attraverso appositi presidi sul territorio.».