Art. 12 
 
                        Modifiche all'art. 15 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Al  comma  4  dell'art.  15  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «promuove  presso
il comune la», sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla». 
  2. Al  comma  5  dell'art.  15  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «promuovendo
presso il comune la», sono sostituite  dalle  seguenti:  «provvedendo
alla». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano  anche  tra
assegnatari  residenti  in  comuni  diversi   nell'ambito   regionale
sempreche' sussistano gravi, sopravvenuti  e  documentati  motivi  di
salute o di lavoro.».