Art. 12 Modifiche all'art. 15 della legge regionale 10/2004 1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «promuove presso il comune la», sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla». 2. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «promuovendo presso il comune la», sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo alla». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche tra assegnatari residenti in comuni diversi nell'ambito regionale sempreche' sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi di salute o di lavoro.».