Art. 13 Modifiche all'art. 16 della legge regionale 10/2004 1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «e) fruisca di un ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. E' consentito il superamento di tale limite per non piu' di cinque anni consecutivi. Nell'anno in cui si verifica tale condizione l'assegnatario corrisponde il canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento;». 2. Alla lettera j) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ripetutamente inadempiente», sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente per due anni consecutivi».