Art. 2 (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10/2004) 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, sulla base delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico.». 2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Sono di competenza delle A.R.T.E.: a) la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo parametri di efficienza ed economicita' che consentano di destinare adeguate risorse finanziarie agli interventi di manutenzione, ivi compresa la stipula degli atti convenzionali di locazione con gli aventi titolo come individuati dal provvedimento comunale di assegnazione, nonche' la formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza; b) la realizzazione di interventi costruttivi secondo i parametri di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.».