Art. 4 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2004 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «titolari di carta di soggiorno» a «lavoro autonomo», sono sostituite dalle seguenti: «regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nel Comune», sono sostituite dalle seguenti: «da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il comune che emana il bando». 3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserita la seguente: «d-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali e' prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;». 4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449)», sono sostituite dalle seguenti: «secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)». 5. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera e), i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere c), d), d-bis) e f), dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonche' al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione. 1-ter. In deroga al requisito di cui al comma 1, lettera c), al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilita' della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprieta' o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.».