Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 5 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale
10/2004 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole  da:
«titolari di carta di soggiorno» a «lavoro autonomo», sono sostituite
dalle  seguenti:  «regolarmente  residenti  da  almeno   dieci   anni
consecutivi nel territorio  nazionale  in  regola  con  la  normativa
statale in materia di immigrazione». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale
10/2004 e successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «nel
Comune», sono sostituite dalle seguenti: «da almeno cinque  anni  nel
bacino di utenza a cui appartiene il comune che emana il bando». 
  3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale
10/2004 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  inserita  la
seguente: 
  «d-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti
non colposi per i quali e' prevista la pena detentiva non inferiore a
cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;». 
  4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale
10/2004  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:
«secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  109  (definizione  di  criteri  unificati  di  valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51  della  legge  27  dicembre
1997 n. 449)», sono sostituite dalle seguenti:  «secondo  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di  determinazione  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE)». 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Fermi restando i limiti riferiti alla situazione  economica
del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera e),  i  requisiti  di
cui al presente articolo devono essere posseduti dal  richiedente  e,
limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere c), d), d-bis)  e
f),  dagli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  alla  data  di
pubblicazione   del   bando   di   concorso,   nonche'   al   momento
dell'assegnazione e devono permanere  in  costanza  del  rapporto  di
assegnazione. 
  1-ter. In deroga al requisito di cui al comma  1,  lettera  c),  al
genitore legalmente separato o divorziato,  obbligato  giudizialmente
al versamento dell'assegno di mantenimento ai  figli  e  privo  della
disponibilita' della casa coniugale, pur essendone  proprietario,  in
quanto assegnata al coniuge in sede di separazione  o  divorzio,  non
viene considerato il diritto di  proprieta'  o  altro  diritto  reale
relativo alla casa coniugale.».