Art. 6 
 
                     Inserimento dell'art. 8-bis 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Dopo  l'art.  8  della  legge  regionale  10/2004  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Durata del rapporto  di  assegnazione).  -  1.  L'atto
convenzionale di  locazione  stipulato  in  forza  del  provvedimento
comunale di assegnazione ha durata di otto anni ed e'  rinnovato,  ad
ogni successiva scadenza, per uguale periodo, salvo che non sia stata
pronunciata la decadenza ai sensi dell'art. 16, comma 2. 
  2. Alla scadenza dell'atto convenzionale di locazione e' consentita
l'occupazione dell'immobile, per un periodo di tempo massimo  di  sei
mesi,  necessario  ad  effettuare  la  verifica  dei   requisiti   di
permanenza.».