Art. 6 Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale 10/2004 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Durata del rapporto di assegnazione). - 1. L'atto convenzionale di locazione stipulato in forza del provvedimento comunale di assegnazione ha durata di otto anni ed e' rinnovato, ad ogni successiva scadenza, per uguale periodo, salvo che non sia stata pronunciata la decadenza ai sensi dell'art. 16, comma 2. 2. Alla scadenza dell'atto convenzionale di locazione e' consentita l'occupazione dell'immobile, per un periodo di tempo massimo di sei mesi, necessario ad effettuare la verifica dei requisiti di permanenza.».