Art. 8 Modifiche all'art. 11 della legge regionale 10/2004 1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il Comune», sono sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore». 2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dal Comune», sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore». 3. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.