Art. 2 
 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre  2016,  n.
  35 (Bilancio di previsione  della  Regione  Liguria  per  gli  anni
  finanziari 2017-2019), 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale  n.  35/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre  forme
di indebitamento per la copertura degli investimenti per  l'esercizio
2017  e  del  saldo  finanziario  negativo  2009,  2014,  2015,  2016
determinato  dalla   mancata   contrazione   dell'indebitamento   per
investimenti autorizzato negli esercizi  medesimi).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15  (Ordinamento
contabile  della  Regione  Liguria)  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata   a   contrarre
nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura: 
    a) degli investimenti dell'esercizio 2017  nell'importo  di  euro
30.600.000,00  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
«Elenco delle spese iscritte  nel  Bilancio  di  previsione  2017  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I; 
    b)   del   saldo   finanziario   negativo   dell'esercizio   2016
nell'importo  di  euro  62.600.000,00  per  le   finalita'   indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  Bilancio  di
previsione  2016  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte II; 
    c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge  regionale  29
dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione  Liguria  per  gli  anni
finanziari  2015/2017)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni
nell'importo  di  euro  45.885.216,47  per  le   finalita'   indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  Bilancio  di
previsione  2015  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte III; 
    d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge  regionale  n.
42/2014 e successive modificazioni  e  integrazioni  nell'importo  di
euro 21.901.344,74 per le finalita' indicate  nell'apposito  allegato
«Elenco delle spese iscritte  nel  Bilancio  di  previsione  2014  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV; 
    e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge  regionale  n.
42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 legge
regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della   Regione   Liguria   (legge
finanziaria  2015))  e  successive   modificazioni   e   integrazioni
nell'importo  di  euro  34.880.076,82  per  le   finalita'   indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  Bilancio  di
previsione  2009  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte V. 
  2. Le condizioni di tasso e durata per  la  contrazione  dei  mutui
sono fissate nei seguenti limiti: 
  a) tasso iniziale massimo  di  interesse  effettivo:  4  per  cento
annuo; 
  b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 
  3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le  condizioni  sono
fissate nei limiti  stabiliti  dalla  normativa  statale  vigente  in
materia. 
  4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e  2019  trovano
riscontro per la copertura finanziaria  negli  stanziamenti  iscritti
nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della  Missione
50 programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 programma
002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di
ammortamento,  comprensive  degli  eventuali  aumenti  del  tasso  di
interesse connessi all'andamento  del  mercato  finanziario,  trovano
copertura nei bilanci relativi.