Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start-up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai senti dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2015, n. 192/Pres. (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce le opportune modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start-up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres. Art. 2. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituita dalla seguente: «c) progetto: programma di intervento comprendente una o piu' iniziative di cui all'art. 6, che l'incubatore intende realizzare a favore delle start-up innovative.». Art. 3. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti che entro il termine di trenta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore sono start-up innovative;»; b) al comma 4, le parole: «di cui all'art. 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'incubatore». Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incubatori implementano il registro nazionale degli aiuti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), relativamente agli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.». Art. 5. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente: « Art. 6 (Iniziative finanziabili). - 1. Sono finanziabili i progetti presentati dai singoli incubatori relativi ai seguenti servizi e attivita' di supporto alle start-up innovative, per un periodo massimo di 12 mesi: a) orientamento e assistenza alle start-up innovative, comprendente l'analisi di fattibilita' dell'idea imprenditoriale, l'attivita' di tutoraggio e di consulenza specialistica per le problematiche inerenti l'avvio dell'attivita', comprese le consulenze tecnico - giuridiche inerenti la costituzione dell'impresa e la redazione del business pian come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale; b) attivita' promozionali, dedicati alle start-up innovative, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner; c) servizi logistici, comprendenti la messa a disposizione delle infrastrutture e delle attrezzature idonee all'avvio e sviluppo dell'attivita' di impresa.». Art. 6. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Spese ammissibili). - 1. Sono considerate ammissibili le spese al netto dell'IVA strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili di cui all'art. 6, sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda, entro il limite massimo di € 25.000,00 per la prima start-up innovativa da incubare; per le successive, la spesa e' finanziabile entro il limite massimo di € 20.000,00 per ciascuna start-up incubata. 2. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili: a) le spese per il personale dipendente, ammesse a contributo con costo orario pari a € 36,00 e fino ad un massimo dell'80 per cento delle risorse assegnate; b) le spese per servizi di consulenza esterna, fino ad un massimo dell'8 per cento delle risorse assegnate. 3. In relazione ai servizi logistici di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese comprendenti la messa a disposizione dei locali, le strumentazioni ed attrezzature e le spese generali per le utenze, nella misura forfettaria del 15 per cento delle spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera a).». Art. 7. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' aggiunta la seguente: «h bis) spese per catering e servizi di ristorazione.». Art. 8. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Criteri di' assegnazione e intensita' dell'aiuto). - 1. Lo stanziamento annuale di bilancio e' assegnato agli incubatori in ragione del numero delle imprese da incubare ed entro i massimali di cui all'art. 7, comma 1. 2. L'intensita' dell'aiuto del contributo e' pari al 100 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, commi 2 e 3.». Art. 9. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «Direzione centrale» sono aggiunte le seguenti: «competente alle» e le parole:«commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono soppresse; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla domanda deve essere allegata: a) la relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato; b) la relazione illustrativa del progetto contenente il programma delle attivita' che l'incubatore intende porre in essere; c) il piano finanziario del progetto con la descrizione dettagliata dei costi previsti; d) la dichiarazione attestante la presa visione della nota informativa di cui al comma 3 e l'assunzione dell'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 20; e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante, in particolare, i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e) ed il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 10; f) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 1»; c) al comma 5, dopo le parole: «comunica all'incubatore» sono inserite le seguenti:«, tramite la nota informativa di cui al comma 3:»; d) alla lettera a) del comma 5, la parola:«puo'» e' soppressa; e) dopo la lettera f) del comma 5 e' aggiunta la seguente: «f bis) le modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 10. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Avvio, durata e conclusione delle iniziative). - 1. Il progetto e' avviato in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. 2. Gli incubatori concludono le iniziative entro 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'iniziativa di cui al comma 3. E' consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo. 3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come attestato nel diario del progetto; b) nel caso di acquisizione di servizi di consulenza esterna, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza all'incubatore, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. 4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle circostanze di cui al comma 3.». Art. 11. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «con riparto proporzionale dello stanziamento di bilancio fra gli incubatori richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' trasmesso all'incubatore»; b) il comma 3 e' abrogato; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non e' ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.». Art. 12. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «ammesse a contributo» sono soppresse; b) al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Le variazioni in aumento sono consentite in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, commi 2 e 3.». Art. 13. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Presentazione della rendicontazione della spesa). - 1. Ciascun incubatore presenta la rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternita' ed integrita' della stessa, corredata dalla documentazione di cui al comma 3, entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC. 2. La rendicontazione della spesa e' redatta secondo lo schema approvato con decreto del direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato. 3. Per la rendicontazione gli incubatori presentano: a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta in cui si da conto dei risultati anche parziali ottenuti e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute nonche' relazione inerente le consulenze e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, elaborati progettuali etc.); b) la descrizione dettagliata dei costi sostenuti; c) per le spese del personale, un diario nel quale sono annotate, mensilmente, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto. Il calcolo dei costi da riconoscere e' effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, il costo standard unitario di € 36,00; non e' richiesta ulteriore documentazione giustificativa, fatta salva la dichiarazione di cui alla lettera e), numero 5; d) per le spese inerenti le prestazioni consulenziali, copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, pena l'inammissibilita' delle relative spese, annullata in originale. L'ufficio competente ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante: 1) il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d); 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 10; 3) l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti incubati ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2; 4) che l'impresa ha effettivamente beneficiato dei servizi e delle attivita' di supporto da parte dell'incubatore certificato e l'importo dell'aiuto erogato; 5) la veridicita' dei dati contenuti nel diario del personale nonche' l'effettivo pagamento dei relativi costi; 6) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto; f) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo. 4. Gli incubatori sono tenuti ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilita' delle spese stesse. 5. Il pagamento e' effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilita' della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a € 500,00 avviene esclusivamente tramite le seguenti modalita', pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa. 6. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 5 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le modalita' di cui al comma 5, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio. 7. Ferma la facolta' di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 5, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a € 500,00 e' attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura «pagato», la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.». Art. 14. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b bis) non siano mantenuti i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2 fino alla liquidazione a saldo del contributo.»; c) al comma 3, le parole: «all'art. 16, comma 4, lettere f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 11, comma 4, lettera e) e art. 16, comma 3, lettera e).». Art 15. Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: a) mantenere i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2 fino alla liquidazione a saldo del contributo; b) acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, commi 1 e 2; c) ad avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilita' delle relative spese; d) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo e comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'art. 15; e) ad implementare il Registro nazionale degli aiuti come previsto all'art. 5, comma 3-bis; f) a verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle start-up innovative ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2. Art 16. Modifiche Allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. All'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 le parole: « (Riferito agli articoli 2 comma 2, 8 comma 2 e 18 comma 1) sono sostituite dalle seguenti: « (Riferito agli articoli 5, comma 2 e art. 21, comma 1, lettera c)». Art 17. Modifiche allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 e' abrogato. Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2017 gli incubatori regionali presentano la domanda di contributo entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Serracchiani