Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri  e
  le modalita' per  la  concessione  di  contributi  agli  incubatori
  certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le
  start-up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma  54,  lettera  a),
  della legge regionale  4  agosto  2014,  n.  15  (Assestamento  del
  bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016  ai
  senti dell'art. 34 della  legge  regionale  21/2007),  emanato  con
  decreto  del  Presidente  della  Regione  19  settembre  2015,   n.
  192/Pres. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce le opportune  modifiche  al
regolamento concernente i criteri e le modalita' per  la  concessione
di contributi agli incubatori certificati  regionali  per  promuovere
iniziative  tese  a  sostenere  le  start-up  innovative,  ai   sensi
dell'art. 2, comma 54, lettera a), della  legge  regionale  4  agosto
2014,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio  2014  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della  Regione
18 settembre 2015, n. 192/Pres. 
 
                               Art. 2. 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. La lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 192/2015 e'  sostituita  dalla  seguente:
«c)  progetto:  programma  di  intervento  comprendente  una  o  piu'
iniziative di cui all'art. 6, che l'incubatore intende  realizzare  a
favore delle start-up innovative.». 
 
                               Art. 3. 
                  Modifiche all'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera b) del comma 1e' sostituita dalla seguente: «b) i
soggetti che  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
conclusione dell'iniziativa da parte  dell'incubatore  sono  start-up
innovative;»; 
      b) al comma 4, le parole: «di cui all'art. 21, comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «da parte dell'incubatore». 
 
                               Art. 4. 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015, dopo il comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Gli
incubatori implementano il registro  nazionale  degli  aiuti  di  cui
all'art. 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea), relativamente
agli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.». 
 
                               Art. 5. 
                  Modifiche all'art. 6 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n.  192/2015
e' sostituito dal seguente: 
    « Art. 6 (Iniziative finanziabili).  -  1.  Sono  finanziabili  i
progetti presentati  dai  singoli  incubatori  relativi  ai  seguenti
servizi e attivita' di supporto  alle  start-up  innovative,  per  un
periodo massimo di 12 mesi: 
      a)  orientamento  e  assistenza   alle   start-up   innovative,
comprendente l'analisi  di  fattibilita'  dell'idea  imprenditoriale,
l'attivita' di  tutoraggio  e  di  consulenza  specialistica  per  le
problematiche inerenti l'avvio dell'attivita', comprese le consulenze
tecnico - giuridiche  inerenti  la  costituzione  dell'impresa  e  la
redazione del business pian come documento che individua  in  maniera
sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale; 
      b) attivita' promozionali, dedicati alle  start-up  innovative,
compresa  la  previsione  di  incontri  con  potenziali  investitori,
finanziatori, altre  imprese,  associazioni  di  categoria,  enti  di
ricerca e altri potenziali partner; 
      c) servizi logistici,  comprendenti  la  messa  a  disposizione
delle infrastrutture e delle attrezzature idonee all'avvio e sviluppo
dell'attivita' di impresa.». 
 
                               Art. 6. 
                  Modifiche all'art. 7 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.  192/2015
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Spese ammissibili). - 1. Sono considerate ammissibili le
spese al netto dell'IVA strettamente legate alla realizzazione  delle
iniziative finanziabili di  cui  all'art.  6,  sostenute  dal  giorno
successivo alla presentazione della domanda, entro il limite  massimo
di € 25.000,00 per la prima start-up innovativa da incubare;  per  le
successive, la spesa e' finanziabile entro il  limite  massimo  di  €
20.000,00 per ciascuna start-up incubata. 
    2. In relazione alle iniziative  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettere a) e b), sono ammissibili: 
      a) le spese per il personale dipendente, ammesse  a  contributo
con costo orario pari a € 36,00 e fino  ad  un  massimo  dell'80  per
cento delle risorse assegnate; 
      b) le spese per servizi  di  consulenza  esterna,  fino  ad  un
massimo dell'8 per cento delle risorse assegnate. 
    3. In relazione ai servizi logistici di cui all'art. 6, comma  1,
lettera c),  sono  ammissibili  le  spese  comprendenti  la  messa  a
disposizione dei locali, le strumentazioni ed attrezzature e le spese
generali per le utenze, nella misura forfettaria  del  15  per  cento
delle spese per il personale dipendente di cui al  comma  2,  lettera
a).». 
 
                               Art. 7. 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 192/2015 e' aggiunta la seguente: «h bis)
spese per catering e servizi di ristorazione.». 
 
                               Art. 8. 
                  Modifiche all'art. 9 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.  192/2015
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Criteri di' assegnazione e intensita' dell'aiuto). -  1.
Lo stanziamento annuale di bilancio e' assegnato agli  incubatori  in
ragione del numero delle imprese da incubare ed entro i massimali  di
cui all'art. 7, comma 1. 
    2. L'intensita' dell'aiuto del contributo  e'  pari  al  100  per
cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, commi 2 e 3.». 
 
                               Art. 9. 
                  Modifiche all'art. 11 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «Direzione  centrale»  sono
aggiunte le  seguenti:  «competente  alle»  e  le  parole:«commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali» sono soppresse; 
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Alla domanda deve essere allegata: 
          a)  la  relazione  di  presentazione  dell'incubatore   con
l'indicazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato; 
          b) la relazione illustrativa  del  progetto  contenente  il
programma delle attivita' che l'incubatore intende porre in essere; 
          c) il piano finanziario del  progetto  con  la  descrizione
dettagliata dei costi previsti; 
          d) la dichiarazione attestante la presa visione della  nota
informativa di cui al comma 3 e l'assunzione dell'impegno al rispetto
degli obblighi di cui all'art. 20; 
          e) la dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
attestante, in particolare, i  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e) ed il rispetto del  divieto
di cumulo di cui all'art. 10; 
          f)  copia  del  modello  F23   concernente   il   pagamento
dell'imposta di bollo di cui al comma 1»; 
      c) al comma 5, dopo le parole: «comunica  all'incubatore»  sono
inserite le seguenti:«, tramite la nota informativa di cui  al  comma
3:»; 
      d) alla lettera a) del comma 5, la parola:«puo'» e' soppressa; 
      e) dopo la lettera f) del comma 5 e' aggiunta la seguente: 
        «f bis) le modalita' di trattamento dei  dati  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali). 
 
                              Art. 10. 
                  Modifiche all'art. 12 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 12 (Avvio, durata e conclusione delle iniziative). - 1.  Il
progetto e' avviato in data successiva  alla  data  di  presentazione
della domanda di contributo ed entro quarantacinque giorni decorrenti
dalla data di ricevimento del decreto di concessione. 
    2.  Gli  incubatori  concludono  le  iniziative  entro  12   mesi
decorrenti  dall'avvio  dell'iniziativa  di  cui  al  comma   3.   E'
consentita  una  sola  proroga  del  termine  di  conclusione   delle
iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione  che  la
richiesta sia  motivata  e  presentata  prima  della  scadenza  dello
stesso. In caso di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga,
ovvero di presentazione dell'istanza stessa  oltre  la  scadenza  del
termine sono fatte salve le spese  ammissibili  sostenute  fino  alla
scadenza del termine medesimo. 
    3. Per avvio dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi  della
prima delle seguenti circostanze: 
      a) nel caso di prestazioni fornite  dal  personale  dipendente,
l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come  attestato
nel diario del progetto; 
      b) nel caso di acquisizione di servizi di  consulenza  esterna,
la  data  di  inizio  della  fornitura  del  servizio  di  consulenza
all'incubatore, come specificata nel contratto  o  in  documentazione
equipollente; ove tale  specificazione  non  risulti  dalla  predetta
documentazione, la data della prima fattura. 
    4. Per conclusione  dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi
dell'ultima delle circostanze di cui al comma 3.». 
 
                              Art. 11. 
                  Modifiche all'art. 13 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le  parole:  «con  riparto  proporzionale  dello
stanziamento  di  bilancio  fra  gli  incubatori  richiedenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «ed e' trasmesso all'incubatore»; 
      b) il comma 3 e' abrogato; 
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Non e' ammissibile la concessione di incentivi  a  fronte
di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e  affini  sino  al  secondo  grado  qualora  i  rapporti   giuridici
instaurati  assumano  rilevanza  ai  fini  della  concessione   degli
incentivi.». 
 
                              Art. 12. 
                  Modifiche all'art. 15 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  al  comma  2,  le  parole:  «ammesse  a  contributo»   sono
soppresse; 
      b) al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Le variazioni in aumento sono consentite in misura non  superiore  al
20 per cento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7,  commi  2  e
3.». 
 
                              Art. 13. 
                  Modifiche all'art. 16 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Presentazione della rendicontazione della spesa). -  1.
Ciascun  incubatore  presenta   la   rendicontazione   delle   spese,
sottoscritta con  firma  digitale  a  garanzia  della  paternita'  ed
integrita' della stessa, corredata dalla  documentazione  di  cui  al
comma 3, entro tre  mesi  dalla  data  di  conclusione  del  progetto
esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine  di  cui
sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC. 
    2. La rendicontazione della spesa e' redatta  secondo  lo  schema
approvato  con  decreto  del  direttore  del  Servizio  industria   e
artigianato,   pubblicato   sul   sito   internet    della    Regione
Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle  sezioni
dedicate al settore industria e al settore artigianato. 
    3. Per la rendicontazione gli incubatori presentano: 
      a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta in cui si da
conto dei risultati anche  parziali  ottenuti  e  di  ogni  eventuale
scostamento o variazione  intervenuti  nei  contenuti  del  progetto,
nelle risorse impiegate e nelle  spese  sostenute  nonche'  relazione
inerente le consulenze e sintesi del materiale  elaborato  (rapporti,
studi, elaborati progettuali etc.); 
      b) la descrizione dettagliata dei costi sostenuti; 
      c) per le  spese  del  personale,  un  diario  nel  quale  sono
annotate, mensilmente, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle
iniziative da ciascun addetto. Il calcolo dei costi da riconoscere e'
effettuato  mediante  applicazione,  al  numero  complessivo  di  ore
dedicate da ciascun addetto, il costo standard unitario di  €  36,00;
non e' richiesta ulteriore documentazione giustificativa, fatta salva
la dichiarazione di cui alla lettera e), numero 5; 
      d) per le spese inerenti le  prestazioni  consulenziali,  copia
non  autenticata  della  documentazione  di  spesa  o  dei  documenti
probatori equivalenti, di data compresa tra quella di avvio e  quella
di conclusione del progetto, pena l'inammissibilita'  delle  relative
spese, annullata in originale. L'ufficio competente  ha  facolta'  di
chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali; 
      e)   dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di   notorieta',
sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante: 
        1) il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, comma  2,
lettere c) e d); 
        2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 10; 
        3) l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive  rilasciate
dai soggetti incubati ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2; 
        4) che l'impresa ha effettivamente beneficiato dei servizi  e
delle attivita' di supporto da parte  dell'incubatore  certificato  e
l'importo dell'aiuto erogato; 
        5) la veridicita' dei dati contenuti nel diario del personale
nonche' l'effettivo pagamento dei relativi costi; 
        6) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti
di spesa presentati a rendiconto; 
      f) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo. 
    4. Gli incubatori sono tenuti ad  effettuare  tutti  i  pagamenti
relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi,  tra  la
data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione
di cui al comma 1. Il pagamento delle spese  rendicontate  effettuato
prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero  successivamente  al  termine
ultimo di rendicontazione determina  l'inammissibilita'  delle  spese
stesse. 
    5. Il pagamento e' effettuato esclusivamente dal beneficiario del
contributo,  pena  l'inammissibilita'  della   relativa   spesa.   Il
pagamento dei documenti di  spesa  di  importo  pari  o  superiore  a
€ 500,00 avviene esclusivamente tramite le seguenti  modalita',  pena
l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario,  ricevuta
bancaria, bollettino postale,  vaglia  postale  e  carta  di  credito
collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa. 
    6. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di  cui  al
comma 5 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento
probatorio equivalente, oggetto del pagamento.  L'ufficio  competente
valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati
con le modalita' di  cui  al  comma  5,  privi  degli  estremi  della
fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore  documentazione
a  supporto  della  spesa,  atta  a  comprovare  in  modo   certo   e
inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'
dello  stesso  alla  specifica  fattura   o   documento   equivalente
probatorio. 
    7. Ferma la facolta' di utilizzare le forme di transazione di cui
al comma 5, il pagamento dei documenti di spesa di importo  inferiore
a € 500,00 e' attestato  dalla  liberatoria  del  fornitore,  redatta
secondo il modello allegato alla rendicontazione delle  spese  ovvero
dalla fattura quietanzata dal fornitore  con  dicitura  «pagato»,  la
firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.». 
 
                              Art. 14. 
                  Modifiche all'art. 18 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma  2,  le  parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
      b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b bis) non siano mantenuti i requisiti di ammissibilita'  di
cui  all'art.  3,  comma  2  fino  alla  liquidazione  a  saldo   del
contributo.»; 
      c) al comma 3, le parole: «all'art. 16, comma 4, lettere  f)  e
g)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 11, comma 4, lettera e)
e art. 16, comma 3, lettera e).». 
 
                               Art 15. 
                  Modifiche all'art. 20 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 192/2015 e' sostituito dal seguente:  «1.  Gli  incubatori
sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 
      a) mantenere i requisiti di ammissibilita' di cui  all'art.  3,
comma 2 fino alla liquidazione a saldo del contributo; 
      b) acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui  all'art.  21,
commi 1 e 2; 
      c) ad avviare il  progetto  in  data  successiva  a  quella  di
presentazione della domanda di  contributo,  pena  l'inammissibilita'
delle relative spese; 
      d) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa  ed
agli importi ammessi a contributo  e  comunicare  tempestivamente  le
eventuali  variazioni  all'iniziativa  finanziata   per   l'eventuale
approvazione, ai sensi dell'art. 15; 
      e) ad implementare  il  Registro  nazionale  degli  aiuti  come
previsto all'art. 5, comma 3-bis; 
      f) a verificare la veridicita' delle dichiarazioni  sostitutive
rilasciate dalle start-up innovative ai sensi dell'art. 21, commi 1 e
2. 
 
                               Art 16. 
                   Modifiche Allegato A al decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. All'allegato A al decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 le parole: « (Riferito agli articoli 2 comma 2, 8 comma 2  e
18 comma 1) sono sostituite dalle seguenti: « (Riferito agli articoli
5, comma 2 e art. 21, comma 1, lettera c)». 
 
                               Art 17. 
                   Modifiche allegato B al decreto 
              del Presidente della Regione n. 192/2015 
 
    1. L'allegato B  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2015 e' abrogato. 
 
                              Art. 18. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per l'anno 2017 gli incubatori regionali presentano la domanda
di contributo entro il termine di  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento. 
    2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata  in
vigore del presente regolamento continuano  ad  applicarsi  le  norme
regolamentari previgenti. 
 
                              Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
Visto, il Presidente: Serracchiani