Art. 4 Metodi e tecnologie 1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative. 2. Le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).