Art. 4 
 
                         Metodi e tecnologie 
 
  1. La Giunta  regionale  prevede,  a  favore  dei  consumatori,  le
opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali  e  delle
tecnologie alternative o innovative. 
  2. Le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2,  lettera  g),  e
dal comma 1 sono  attuate  senza  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
regionale, con le  risorse  destinate  all'esercizio  delle  funzioni
previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n.  11
(Norme in materia  di  comunicazione,  di  emittenza  radiotelevisiva
locale ed istituzione del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni
(Co.Re.Com.)).