Art. 12 Regolamento di organizzazione 1. L'azienda adotta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 207/2001 ed entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione, un apposito regolamento di organizzazione che definisce: a) la struttura organizzativa; b) le modalita' di Governo e di gestione; c) il compenso spettante al direttore; d) ogni altra funzione organizzativa. 2. Il compenso di cui al comma 1, lettera c) e' definito tenendo conto dei criteri omogenei e dei tetti massimi stabiliti dalla Giunta regionale. 3. L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarita' e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza e la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).