Art. 12 
 
                    Regolamento di organizzazione 
 
  1. L'azienda adotta, ai sensi dell'art. 7 del  decreto  legislativo
207/2001 ed entro novanta giorni dall'insediamento del  Consiglio  di
amministrazione,  un  apposito  regolamento  di  organizzazione   che
definisce: 
    a) la struttura organizzativa; 
    b) le modalita' di Governo e di gestione; 
    c) il compenso spettante al direttore; 
    d) ogni altra funzione organizzativa. 
  2. Il compenso di cui al comma 1, lettera c)  e'  definito  tenendo
conto dei criteri omogenei e dei tetti massimi stabiliti dalla Giunta
regionale. 
  3. L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a  garantire
regolarita' e correttezza amministrativa e  contabile,  a  verificare
l'efficacia,    l'efficienza     e     l'economicita'     dell'azione
amministrativa, la valutazione della dirigenza e la valutazione e  il
controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286  (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e   strumenti   di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei  risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).