Art. 13 Organi dell'azienda 1. Sono organi dell'azienda il presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, quando prevista dallo statuto dell'IPAB. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'azienda; b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio; c) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. 3. Il Consiglio di amministrazione: a) esercita le funzioni attribuite dallo statuto; b) esercita le funzioni stabilite all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, qualora non attribuite dallo statuto all'assemblea ove prevista; c) esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per non piu' di due mandati consecutivi. 5. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' costituito da un numero non superiore a cinque componenti. 6. L'assemblea dei soci, ove prevista, esercita le funzioni attribuite dallo statuto. 7. Ai componenti degli organi dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).