Art. 13 
 
                         Organi dell'azienda 
 
  1.  Sono  organi  dell'azienda  il  presidente  del  Consiglio   di
amministrazione, il Consiglio di amministrazione  e  l'assemblea  dei
soci, quando prevista dallo statuto dell'IPAB. 
  2. Il presidente: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'azienda; 
    b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di  amministrazione
e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio; 
    c) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. 
  3. Il Consiglio di amministrazione: 
    a) esercita le funzioni attribuite dallo statuto; 
    b) esercita le funzioni stabilite all'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo  207/2001,   qualora   non   attribuite   dallo   statuto
all'assemblea ove prevista; 
    c) esercita le funzioni  non  attribuite  dalla  legge  ad  altri
organi. 
  4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in  carica
per non piu' di due mandati consecutivi. 
  5. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' costituito da un numero non superiore a cinque componenti. 
  6.  L'assemblea  dei  soci,  ove  prevista,  esercita  le  funzioni
attribuite dallo statuto. 
  7.  Ai  componenti  degli  organi  dell'azienda  si  applicano   le
disposizioni di cui all'art. 87 del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali).