Art. 16 Patrimonio 1. Il patrimonio dell'azienda e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro. 3. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. 4. I beni immobili e mobili sostituiti ai sensi del comma 3, lettere a) e b) entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. 5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono comunicati alla struttura regionale competente per materia, che puo' richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non e' contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione. 6. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale competente, la sospensione dell'efficacia degli atti e' prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei chiarimenti richiesti. 7. Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia se la struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attivita' istituzionali dell'azienda. In tale caso, il responsabile della struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine di cui ai commi 5 e 6. 8. E' soggetta alla procedura di cui ai commi 5, 6 e 7 la costituzione di associazioni o fondazioni che impegnino l'azienda con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, o la partecipazione alle stesse. 9. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'art. 10 e si ispira ai seguenti principi: a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale; b) valorizzazione, al fine dell'incremento della redditivita' e della resa economica annua, del patrimonio immobiliare; c) conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare. 10. I trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtu' di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 207/2001, da ogni onere relativo ad imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi. 11. La regione svolge la funzione di vigilanza sul corretto utilizzo del patrimonio.