Art. 16 
 
                             Patrimonio 
 
  1. Il patrimonio dell'azienda e' costituito da tutti i beni  mobili
ed immobili ad essa appartenenti, nonche' da tutti  i  beni  comunque
acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di  atti
di liberalita'. 
  2. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere  un
nuovo  inventario  dei  beni  immobili  e  mobili,  segnalando   alla
struttura regionale competente per materia  gli  immobili  di  valore
storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio  artistico
per  i  quali  si  rendono  necessari   interventi   di   risanamento
strutturale o di restauro. 
  3. I beni mobili  ed  immobili  che  le  aziende  destinano  ad  un
pubblico  servizio  costituiscono  patrimonio   indisponibile   delle
stesse, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma  2  del  codice
civile. Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni va a gravare: 
    a)  in  caso  di  sostituzione  di  beni  mobili  per  degrado  o
adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; 
    b) in  caso  di  trasferimento  dei  servizi  pubblici  in  altri
immobili  appositamente  acquistati  o   ristrutturati,   sui   nuovi
immobili. 
  4. I beni immobili e  mobili  sostituiti  ai  sensi  del  comma  3,
lettere a) e b) entrano automaticamente a fare parte  del  patrimonio
disponibile. 
  5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali  su  immobili
sono comunicati alla struttura regionale competente per materia,  che
puo' richiedere chiarimenti, limitatamente ai  casi  in  cui  non  e'
contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi  proventi,
entro il termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione. 
  6. In caso di richiesta di chiarimenti  da  parte  della  struttura
regionale competente, la sospensione  dell'efficacia  degli  atti  e'
prorogata fino al trentesimo giorno  successivo  alla  ricezione,  da
parte della Regione, dei chiarimenti richiesti. 
  7. Gli  atti  di  trasferimento  non  acquistano  efficacia  se  la
struttura  regionale  si  oppone  in  quanto   risultano   gravemente
pregiudizievoli per le attivita' istituzionali dell'azienda. In  tale
caso, il responsabile della struttura regionale  medesima  adotta  un
provvedimento motivato entro il termine di cui ai commi 5 e 6. 
  8. E' soggetta alla  procedura  di  cui  ai  commi  5,  6  e  7  la
costituzione di associazioni o fondazioni che impegnino l'azienda con
il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare,  o  la  partecipazione
alle stesse. 
  9. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si  esercita
nella sfera di autonomia  garantita  dall'art.  10  e  si  ispira  ai
seguenti principi: 
    a)  conservazione,  per   quanto   possibile,   della   dotazione
originaria con particolare riguardo  ai  beni  di  valore  storico  e
monumentale; 
    b) valorizzazione, al fine dell'incremento della  redditivita'  e
della resa economica annua, del patrimonio immobiliare; 
    c) conservazione, manutenzione, ristrutturazione  ed  adeguamento
del patrimonio immobiliare. 
  10. I trasferimenti di beni a favore delle aziende da  parte  dello
Stato e di altri enti pubblici, in virtu' di  leggi  e  provvedimenti
amministrativi, sono esenti, ai  sensi  dell'art.  13,  comma  5  del
decreto legislativo 207/2001, da ogni onere  relativo  ad  imposte  e
tasse, ove  i  beni  siano  destinati  all'espletamento  di  pubblici
servizi. 
  11. La  regione  svolge  la  funzione  di  vigilanza  sul  corretto
utilizzo del patrimonio.