Art. 18 Contabilita' 1. L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. 2. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 207/2001, definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in materia di contabilita' delle aziende, nonche' i criteri per la redazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime. 3. Alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).