Art. 18 
 
                            Contabilita' 
 
  1. L'esercizio finanziario dell'azienda  inizia  il  1°  gennaio  e
termina il 31 dicembre dell'anno stesso. 
  2.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  14  del   decreto
legislativo 207/2001, definisce, con propria deliberazione, i criteri
generali in materia di contabilita' delle aziende, nonche' i  criteri
per la redazione del bilancio annuale e pluriennale di  previsione  e
del bilancio consuntivo di esercizio, anche  al  fine  di  effettuare
rilevazioni comparative dei costi  e  dei  risultati  della  gestione
delle medesime. 
  3. Alle aziende si applicano, in  quanto  compatibili,  i  principi
contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42).