Art. 20 
 
                              Direttore 
 
  1. La gestione dell'azienda e la sua attivita' amministrativa  sono
affidate ad un direttore nominato, sulla base  dei  criteri  definiti
dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione, anche  al  di  fuori
della  dotazione  organica,  con  atto  motivato  in  relazione  alle
caratteristiche  ed  all'esperienza  professionale  e   tecnica   del
prescelto. 
  2. Il direttore deve essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
  3. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da un  contratto
di diritto privato di durata determinata e comunque non  superiore  a
quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.  In  ogni
caso il contratto scade con la decadenza, per  qualsiasi  causa,  del
Consiglio di amministrazione. 
  4. La carica di direttore  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altro
lavoro dipendente o autonomo, fatto  salvo  analogo  incarico  presso
altre aziende.