Art. 20 Direttore 1. La gestione dell'azienda e la sua attivita' amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. 2. Il direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 3. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni caso il contratto scade con la decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio di amministrazione. 4. La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre aziende.